1) Commissione UE: approvato il regime italiano di aiuti per lo sviluppo dell’idrogeno.
Il 30 marzo 2026, la Commissione europea ha approvato, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 6 miliardi di euro a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile per i settori dei trasporti e dell’industria. La decisione si inserisce nel quadro della Strategia europea per l’idrogeno del 2020 e del Clean Industrial Deal.
Il regime, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2029, si pone l’obiettivo di sostenere una produzione annua di 200.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile, includendo sia l’idrogeno prodotto per elettrolisi da fonti energetiche rinnovabili sia quello ottenuto da fonti biogeniche attraverso processi biologici, biotermochimici e termochimici.
Il sostegno sarà erogato mediante contratti bidirezionali per differenza: il prezzo di esercizio per l’idrogeno verrà determinato tramite procedure di gara competitive e, a seconda dell’andamento del prezzo del combustibile alternativo sul mercato, sarà l’Italia a corrispondere la differenza ai produttori ovvero questi ultimi a versarla allo Stato.
La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle Linee guida sugli aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia del 2022, ritenendola necessaria, proporzionata e dotata di effetto incentivante, con effetti positivi sull’ambiente tali da prevalere sulle potenziali distorsioni della concorrenza.
2) Consiglio di Stato: sull’annullamento in autotutela del permesso di costruire e l’applicabilità dell’articolo 38 del D.P.R. 380/2001
Con la sentenza n. 2542/2026, pubblicata il 26 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione di un intervento edilizio realizzato in forza di permesso di costruire successivamente annullato per difetto di legittimazione del richiedente, in quanto l’eretta costruzione insisteva altresì su area di proprietà di terzi.
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il rilascio del titolo edilizio presuppone un minimum di verifica circa l’effettiva titolarità dell’area oggetto di intervento, non potendo l’Amministrazione prescindere da evidenze oggettive di carenza del relativo presupposto legittimante, pur senza sostituirsi alle competenze del giudice ordinario in ordine all’accertamento della titolarità dominicale.
È altresì confermato che l’articolo 38 del D.P.R. 380/2001 trova applicazione esclusivamente in presenza di vizi procedurali o formali del provvedimento edilizio, secondo il consolidato orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 17/2020, articolandosi in un sistema sequenziale di rimedi (convalida, demolizione, fiscalizzazione).
Ne consegue che, in presenza di vizi sostanziali incidenti sui presupposti legittimanti del titolo, resta precluso l’accesso al relativo regime, con conseguente doverosità dell’ordine di demolizione. Una diversa interpretazione si tradurrebbe in un indebito utilizzo dell’istituto in funzione sostanzialmente sanante, in contrasto con i principi di pianificazione urbanistica e di ordinata gestione del territorio.
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3) Consiglio di Stato: la decisione di proroga di un servizio in corso non comporta un giudizio implicito di affidabilità professionale dell’appaltatore
Con la sentenza n. 2464/2026, pubblicata in data 24 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che la decisione della stazione appaltante di disporre la proroga tecnica di una convenzione in corso di esecuzione nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara, non comporta un implicito giudizio favorevole di professionalità nei confronti dell’appaltatore.
In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la proroga di un contratto pubblico risponde ad imprescindibili ed imperative esigenze di continuità del servizio che nulla hanno a che vedere con le valutazioni di (in)affidabilità dello stesso operatore.
Ne consegue che – anche in presenza di eventuali (precedenti) proroghe disposte nei confronti del medesimo operatore economico – la stazione appaltante può certamente fondare un giudizio di grave illecito professionale qualora rinvenga gli elementi sintomatici (i.e., precedenti risoluzioni disposte per inadempimento, applicazione di penali) ai sensi dell’articolo 98 del Codice Appalti, senza che tali precedenti proroghe possano essere considerate sufficienti a eliminare o comunque “compensare” dette criticità.
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4) ANAC: il punto di equilibrio tra i requisiti di partecipazione e la concorrenza tra operatori economici
Con la Delibera n. 86/2025 dell’11 marzo 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) si è soffermata sul rapporto che deve sussistere tra i requisiti di partecipazione e i principi generali di accesso al mercato e della concorrenza previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
In particolare, nell’ambito della vicenda sottesa alla delibera dell’ANAC, un comune aveva previsto, tra i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionali relativi ad una procedura ad evidenza pubblica, (i) che gli operatori economici concorrenti avessero eseguito negli ultimi 10 anni “servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva delle entrate locali in almeno 3 Comuni aventi numero di abitanti pari o superiore a quello della Stazione Appaltante” e che (ii) almeno uno dei predetti servizi fosse comprensivo del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’imposta di soggiorno.
Il soggetto che ha presentato la segnalazione all’ANAC riteneva che l’imposizione dei suddetti requisiti avrebbe determinato una chiara lesione del principio del favor partecipationis, in quanto volta a circoscrivere eccessivamente la partecipazione alla gara.
L’ANAC, richiamando l’articolo 10, comma 3 del Codice Appalti ai sensi del quale “ […] le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, […] l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese […]” e l’articolo 100, comma 2 che dispone l’obbligo delle stazioni appaltanti di richiedere requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto della gara, afferma da un lato che (a) le stazioni appaltanti sono investite di un’ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara e nell’introduzione di disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti mentre, dall’altro, che (b) tale discrezionalità non può essere esercitata nel senso di prevedere requisiti eccessivamente e irragionevolmente limitativi della concorrenza.
Dopo aver richiamato i più rilevanti indirizzi giurisprudenziali sul tema del rapporto tra discrezionalità nella scelta dei requisiti speciali di partecipazione alle gare e tutela del principio di concorrenza, con specifico riferimento al caso in esame, l’ANAC ha ritenuto che: (i) il requisito di cui al punto (i) che precede potesse dirsi coerente con le caratteristiche dell’affidamento cui lo stesso si riferiva e dunque non eccessivo; e (ii) il requisito di cui al punto (ii) apparisse irragionevolmente limitativo della partecipazione alla procedura, senza che il comune in questione avesse fornito adeguate e sufficienti motivazioni in ordine ad una siffatta scelta, chiedendo quindi allo stesso di rimuovere in autotutela tale ultimo requisito e individuandone eventualmente un altro di portata meno restrittiva.