1) Consob: in consultazione le modifiche per ridurre l’impatto degli oneri di reporting sulle cartolarizzazioni

In data 7 aprile 2026, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”) ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle proprie disposizioni in tema di cartolarizzazioni (le “Disposizioni Consob”), emanate in attuazione dell’articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 (il “TUF”).

Le modifiche proposte dall’autorità mirano essenzialmente a ridurre gli oneri gravanti sugli operatori, in particolare nei casi in cui questi siano tenuti a rendere informative sulle operazioni di cartolarizzazione non solo alla Consob, ma anche alle autorità prudenziali.

Tra gli interventi più significativi si segnala, in particolare:

  • l’allungamento del termine per la notifica delle operazioni di cartolarizzazione ad un mese dalla data di emissione, a fronte degli attuali 5 giorni (per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, “STS”) e 15 giorni (per quelle non-standardizzate) in modo da allinearlo a quello stabilito dalle autorità prudenziali, favorendo una gestione unitaria degli obblighi di notifica gravanti sulle banche coinvolte in operazioni di cartolarizzazione STS;
  • l’introduzione, per le banche significative, della possibilità di trasmettere le attestazioni di conformità al Regolamento (UE) 2017/2402 a firma di soggetti delegati dall’organo con funzioni di gestione;
  • l’introduzione della possibilità di delegare al servicer dell’operazione di cartolarizzazione l’attività di trasmissione delle informazioni alla Consob.

La consultazione rimarrà aperta fino al 27 aprile 2026.

2) EBA: pubblicate le RTS sulla valutazione della rilevanza delle modifiche dei modelli IRB

In data 30 marzo 2026, l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato le norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) relative alle modifiche sostanziali ai modelli basati sui rating interni (internal rating based, “IRB”) con le quali l’EBA mira a ridurre in modo significativo il numero di modifiche classificate come sostanziali, consentendo alle autorità di vigilanza di applicare un approccio più basato sul rischio nella vigilanza dei modelli IRB e alleggerendo l’onere amministrativo sia per le banche che per le autorità di vigilanza.

In particolare, l’EBA ha optato per ricalibrare i criteri di materialità delle modifiche ai modelli, al fine di ridurre il numero complessivo di quelle soggette ad approvazione preventiva e ridurre quindi anche i tempi di risposta delle competenti autorità.

Di conseguenza, le RTS riviste si basano maggiormente su soglie quantitative, riducendo il numero di modifiche classificate come sostanziali, pur mantenendo un’adeguata visibilità da parte delle autorità di vigilanza. I criteri qualitativi sono limitati alle modifiche che comportano una rielaborazione dei modelli e una nuova stima dei parametri di rischio, oppure a cambiamenti significativi nelle definizioni di insolvenza adottate dalle banche. Le modifiche relative alla manutenzione ordinaria dei modelli saranno generalmente soggette a notifica, a meno che non superino le soglie quantitative.

In secondo luogo, le RTS sono state allineate alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623. In particolare, sono stati rimossi i riferimenti ad approcci che non fanno più parte del quadro prudenziale, come l’approccio IRB per le esposizioni in strumenti di capitale e il “metodo misurazione avanzato” (c.d. Advanced Measurement Approach, o AMA).