L’erogazione di credito a un’impresa decotta che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento aggravando il proprio dissesto, in violazione della legge penale, comporta la nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative e l’irripetibilità delle somme versate per contrarietà al buon costume
Con l’ordinanza in commento, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sulla validità di due contratti di finanziamento stipulati tra una banca e un’impresa decotta, in ritenuta violazione della legge penale, confermando in tale ipotesi la nullità dei contratti per violazione di norme imperative e l’esclusione, per contrarietà al buon costume, del diritto dell’istituto di credito alla restituzione delle somme erogate.
La decisione trae origine da un decreto con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da una banca per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti derivanti da due finanziamenti concessi ai sensi della legge 40/2020 (c.d. decreto liquidità) e assistiti dal fondo di garanzia Mediocredito Centrale. Il Tribunale capitolino aveva ritenuto che la stipulazione dei due finanziamenti si fosse posta in contrasto con il precetto penale di cui all’articolo 217, 1° comma, n. 4), della legge fallimentare, avendo avuto ad oggetto somme consapevolmente erogate a un’impresa insolvente con l’effetto di aggravarne il dissesto e ritardarne la dichiarazione di insolvenza. A questo fine, il Tribunale aveva anche valorizzato il dato per cui parte delle somme mutuate era stata utilizzata per ripianare una pregressa esposizione di conto corrente, sostanzialmente consentendo alla banca di “ristruttura[re] un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica”. Su tali basi, il Tribunale di Roma ha affermato la nullità dei contratti, ai sensi dell’articolo 1418 c.c., e l’irripetibilità delle somme erogate per contrarietà al buon costume, ai sensi dell’articolo 2035 c.c.
L’istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, in estrema sintesi, che non esisterebbe alcuna norma idonea a far discendere, dalla violazione del precetto penale richiamato, la nullità dei contratti di finanziamento e tantomeno la non ripetibilità delle somme erogate.
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che “[n]on v’è dubbio che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che la sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti”.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che “se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l’atto negoziale così compiuto è sanzionato, a norma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità”. In simili ipotesi viene infatti in rilievo la fattispecie del c.d. reato-contratto, ossia il “caso in cui sia proprio la [ ] stipulazione [del contratto] a realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale”, e sia dunque la “stessa esistenza [del contratto] a porsi in contrasto con la norma imperativa”.
Passando alle conseguenze restitutorie della declaratoria di nullità, la Corte ha affermato che, ai fini della soluti retentio di cui all’articolo 2035 c.c., “le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato”.
A chiusura del proprio ragionamento, la Suprema Corte ha chiarito che “nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possa essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilità sancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino […] prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali, posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art. 2035 c.c.”.
Su tali basi, a fronte dell’accertamento di fatto operato dal primo giudice, la Corte di Cassazione ha confermato come “senz’altro corrette” le statuizioni raggiunte dal Tribunale di Roma in termini di nullità dei contratti di finanziamento e di non ripetibilità delle somme erogate, rigettando per infondatezza il ricorso proposto dalla banca finanziatrice.