Smart working: nuovi obblighi di informativa sul datore di lavoro

Con la legge 34/2026, il legislatore è intervenuto in modo deciso sul fronte salute e sicurezza con riferimento all’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro modificando  l’articolo 3 del d.lgs. 81/2008.

In particolare, l’articolo 11 della citata legge 34/2026 ha introdotto a carico del datore di lavoro l’onere di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile, in particolare quelli legati all’uso prolungato di computer. Rimane fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Tale obbligo informativo, rimasto finora privo di sanzione effettiva, viene sanzionato penalmente con l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96.