1) Regolamento Gestione Collettiva del Risparmio
In data 7 aprile 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 80, Supplemento Ordinario n. 13) il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 marzo 2026 recante il sesto aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Banca d’Italia”).
Il provvedimento incide su quasi tutti i Titoli del Regolamento Banca d’Italia (Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII) nonché su numerosi Allegati, taluni dei quali vengono abrogati.
Le modifiche rispondono all’esigenza di aggiornare e riordinare la normativa della Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio rispetto all’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, anche per ragioni di fruibilità da parte degli interessati, semplificazione, adeguamento agli sviluppi del mercato.
In particolare, l’intervento è volto a coordinare le disposizioni contenute nel Regolamento Banca d’Italia con: (i) la disciplina europea sui fondi europei per il venture capital (EuVECA) contenuta nel Regolamento (UE) 2013/345 e successive modifiche e integrazioni; (ii) la disciplina europea relativa ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), contenuta nel Regolamento (UE) 2013/346 e successive modifiche e integrazioni; (iii) la disciplina europea sui fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), contenuta nel Regolamento (UE) 2015/760 e successive modifiche e integrazioni; (iv) la disciplina europea in tema di fondi comuni monetari (FCM) contenuta nel Regolamento (UE) 2017/1131 e successive modifiche e integrazioni; e (v) la disciplina europea dei depositari di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1238 e successive modifiche e integrazioni.
Le modifiche tengono altresì conto delle semplificazioni introdotte dall’articolo 16 della legge 21/ 2024 (Legge Capitali), in materia di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite nonché dei più recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’8 aprile 2026; i gestori di OICR hanno a disposizione un termine di sei mesi per conformarsi.
2) Banca d’Italia: in consultazione le proposte di modifica sulle modalità di compilazione del bilancio di banche e intermediari IFRS
In data 31 marzo 2026, la Banca d’Italia ha posto in consultazione delle proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 17 novembre 2022 che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli “intermediari IFRS”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. 136/2015, diversi dagli intermediari bancari (gli “Intermediari IFRS”).
Le disposizioni oggetto della consultazione sono volte a recepire:
- le modifiche all’International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 9 “Strumenti finanziari” e all’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”, applicabili già a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2026;
- il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio” che sostituirà dal 1° gennaio 2027 l’International Account Standards (IAS) 1 “Presentazione del bilancio”; e
- le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta Banca d’Italia/Consob del 6 marzo 2025 con riferimento all’informativa di bilancio in materia di criptoattività.
La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari attualmente disciplinati dalla Circolare n. 262 e dal Provvedimento del 17 novembre 2022 della Banca d’Italia e, pertanto, alle banche e agli Intermediari IFRS, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento in consultazione.
La consultazione rimarrà aperta per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del documento.
3) EIOPA: modificate le ITS relative alle segnalazioni Solvency II
In data 30 marzo 2026, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) ha pubblicato il final report relativo, inter alia, a due norme tecniche di attuazione ( “ITS”) relative ai requisiti di segnalazione e di informativa di vigilanza previsti dalla Direttiva (CE) 2009/138 (“Solvency II”), come recentemente modificata.
Le modifiche proposte si inseriscono nel più ampio processo di revisione di Solvency II e mirano, da un lato, ad allineare la disciplina di reporting ai cambiamenti normativi intervenuti e, dall’altro, a sostenere l’iniziativa della Commissione europea volta a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, prevedendo una diminuzione degli obblighi di segnalazione di almeno il 25% (fino al 35% per le PMI).
A tal fine, EIOPA propone:
- la riduzione della frequenza e l’eliminazione di alcuni modelli di segnalazione;
- un più ampio ricorso al principio di proporzionalità; e
- l’introduzione di semplificazioni tecniche e chiarimenti operativi nell’intero impianto regolamentare.
Le modifiche includono, inoltre, interventi correttivi volti a risolvere incoerenze emerse nella prima applicazione degli ITS attualmente in vigore, i.e. Implementing Regulation (EU) 2023/894 (ITS on supervisory reporting) e Implementing Regulation (EU) 2023/895 (ITS on public disclosure).
I nuovi requisiti di rendicontazione entreranno in vigore dal 30 gennaio 2027. È inoltre prevista una disposizione transitoria che esenta le imprese dall’obbligo di presentare, nella relazione annuale 2026, i modelli destinati a essere eliminati.
4) AIFMD II – in GU il decreto di recepimento
In data 27 marzo 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 72 del 27 marzo 2026) il Decreto Legislativo 13 marzo 2026, n. 39, di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (c.d. “AIFMD II”).
La AIFMD II modifica la Direttiva (UE) 2011/61 sui gestori di fondi di investimento alternativi (“FIA”), apportando contestualmente talune modifiche di coordinamento e allineamento alla Direttiva (CE) 2009/65 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Le principali finalità della AIFMD II sono: (i) l’armonizzazione delle regole applicabili ai gestori di FIA che concedono prestiti; (ii) la definizione di un quadro chiaro e robusto per gli strumenti di gestione della liquidità; (iii) la definizione delle norme applicabili ai gestori che delegano le loro funzioni a terzi; (iv) la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, facilitandone l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario; (v) l’ottimizzazione della raccolta dei dati di vigilanza.
Le disposizioni di attuazione modificano il d.lgs. 58/1998 (“TUF”) per recepire integralmente la AIFMD II. In particolare, il provvedimento in esame integra la lista delle attività che i gestori di FIA e di OICVM possono esercitare, in linea con le nuove previsioni europee.
Tra le principali novità introdotte nel TUF si segnalano le modifiche alla disciplina dei FIA che investono in crediti (inclusi i FIA concedenti prestiti), contenuta nel capo del TUF che il provvedimento in esame rinomina (sostituendo la previgente denominazione “OICR di credito” con quella di “FIA che investono in crediti”) e riorganizza in modo sistematico.
Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026. Alla Consob e alla Banca d’Italia è attribuito il potere di emanare la disciplina secondaria – da adottarsi entro il 16 ottobre 2026 – rispettando il riparto di competenze già stabilito nel TUF.