1) La seconda Direttiva Insolvency in Gazzetta Ufficiale UE

In data 1 aprile 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026 che armonizza alcuni aspetti del diritto in materia di insolvenza (c.d. seconda Direttiva Insolvency).

La Direttiva risponde all’esigenza di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza, che generano incertezza giuridica e imprevedibilità dei tempi e dei valori di recupero nelle procedure transfrontaliere, con ricadute negative sulla prevedibilità dei costi per creditori e investitori nel mercato interno. Il testo introduce disposizioni armonizzate su quattro principali ambiti: (i) le azioni revocatorie, con norme minime comuni sui periodi di sospetto e sulle condizioni di inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori; (ii) il rintracciamento dei beni della massa fallimentare, con accesso diretto e immediato da parte degli amministratori alle informazioni sui conti bancari e sui titolari effettivi; (iii) la procedura di pre-pack, che consente la vendita dell’impresa in regime di continuità aziendale al miglior offerente nel corso della procedura di insolvenza, articolata in una fase di preparazione e una fase di liquidazione; (iv) la disciplina dei comitati dei creditori, con norme sulla costituzione, il metodo di lavoro, l’esercizio dei relativi diritti e obblighi e la responsabilità.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva entro il 22 gennaio 2029, ad eccezione delle disposizioni sull’accesso alle informazioni sui conti bancari, per le quali il termine è fissato al 10 luglio 2029.

2) Corte di Cassazione: sull’omologazione forzosa nel concordato preventivo in continuità, basta l’adesione di una sola classe di creditori votanti

In data 30 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha pubblicato la sentenza n. 7663 relativa all’interpretazione dell’articolo 112, comma 2, lett. d), Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, “CCII”), in tema di omologazione forzosa del concordato preventivo in continuità.

Con tale decisione, la Prima Sezione civile ha chiarito che l’omologazione ex articolo 112, comma 2 CCII – anche nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 136/2024 (cd. Correttivo-ter) – richiede l’adesione favorevole di una sola classe di creditori votanti, purché composta da soggetti che riceverebbero un soddisfacimento almeno parziale nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La Corte ha privilegiato l’interpretazione maggioritaria, ritenendo che la locuzione “in mancanza”, che nel predetto articolo 112, comma 2 CCII precede il riferimento all’approvazione da parte di almeno una classe di creditori, si riferisca non all’assenza di una maggioranza comunque necessaria di classi, bensì alla sola mancanza dell’approvazione a maggioranza. Tale lettura risulta maggiormente coerente con la punteggiatura e la struttura dell’articolo 11, lett. b), della Direttiva (UE) 2019/1023 e con il relativo considerando 54, cui la disposizione nazionale dà attuazione.

Il d.lgs. 136/2024 ha poi recepito espressamente tale impostazione, riformulando la lettera d) e prevedendo oggi, in modo chiaro, la possibilità di procedere all’omologazione anche in presenza del voto favorevole di una sola classe, in assenza della maggioranza delle classi consenzienti.

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3) Corte di Cassazione: la riapertura del fallimento presuppone la previa risoluzione o l’annullamento del concordato

In data 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha pubblicato l’ordinanza n. 7054 relativa ai presupposti necessari per la riapertura del fallimento già chiuso a seguito dell’omologazione di un concordato fallimentare.

La Prima Sezione civile della Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il provvedimento di riapertura del fallimento, comportando la reviviscenza dell’originaria procedura, presuppone necessariamente la previa risoluzione o annullamento del concordato che ne aveva determinato la chiusura. Ciò in quanto la riapertura riattiva la medesima procedura concorsuale, senza necessità di riesaminare i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso, ma richiedendo che venga meno l’effetto estintivo prodotto dall’omologazione del concordato.

La Corte richiama, a sostegno di tale conclusione, gli articoli 121, 137 e 138 della legge fallimentare, evidenziando che l’articolo 121, nel disciplinare la reviviscenza del fallimento, rinvia espressamente agli articoli dedicati alla risoluzione e all’annullamento del concordato. La disciplina normativa, unitamente alla continuità e unitarietà della procedura, impone dunque che solo il venir meno del concordato consenta al giudice di disporre la riapertura.

Nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna pronuncia di risoluzione o annullamento, la Cassazione ha ritenuto illegittima la riapertura disposta dal Tribunale, cassando la sentenza senza rinvio.

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4) Corte di Cassazione: l’esercizio provvisorio da parte del liquidatore e valutazione dello stato di insolvenza

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6666 del 24 febbraio 2026, pubblicata in data 20 marzo 2026, si è pronunciata in materia di poteri del liquidatore nella fase di scioglimento della società e valutazione dello stato di insolvenza.

In particolare, con la citata ordinanza la Suprema Corte ha espresso tre principi di diritto.

Con il primo principio la Corte afferma che “in caso di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in difetto di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa”. Ne consegue che nel caso in cui l’assemblea non abbia deciso in ordine ai poteri attribuiti al liquidatore, quest’ultimo è investito, a norma dell’articolo 2489, comma 1 c.c., del potere di compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, incluso quindi anche l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Con il secondo principio di diritto la Corte chiarisce che: “lo scioglimento della società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale”. Di conseguenza, non v’è dubbio – secondo i giudici – che, in difetto di una norma che preveda il contrario, l’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società anche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza del conseguente procedimento.

Infine, con il terzo principio di diritto, la Corte afferma che: “ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fin dell’accertamento dello stato d’insolvenza dev’essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”. Pertanto, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale.

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