1) In Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 50/2026 sulle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi; in particolare, le modifiche alla disciplina del silenzio-assenso
In data 20 aprile 2026, è stata promulgata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 50/2026 del d.l. 19/2026, recante anche misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Con la legge di conversione in oggetto sono state, inter alia, confermate le modifiche all’art. 20, commi 1 e 2-bis della legge 241/1990 in merito alle condizioni di operatività e di formazione del silenzio-assenso.
Sul punto, si segnala l’introduzione del rilascio, da parte della P.A. coinvolta, di un’attestazione in modalità telematica e automatica circa la formazione del silenzio-assenso, senza necessità di richiesta da parte del privato.
Di contro, nei procedimenti non ancora telematizzati, la suddetta attestazione dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinario indicato nell’istanza. In caso di inutile decorso del termine, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, ovvero del progettista abilitato.
Il silenzio assenso-non si forma nei soli casi di istanza non ricevuta dall’amministrazione competente o priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.
2) Commissione UE: adottato il regolamento relativo all’applicazione dell’art. 101, paragrafo 3, TFUE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, nonché le linee guida sull’applicazione dell’art. 101 TFUE
Il 16 aprile 2026, la Commissione europea ha adottato il regolamento riveduto di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia (Technology Transfer Block Exemption Regulation, TTBER) e le nuove linee direttrici sull’applicazione dell’art. 101 TFUE, che sostituiranno il regime vigente dal 2014.
La revisione risponde all’evoluzione dell’economia digitale e introduce tre principali novità: in primo luogo, viene introdotta una nuova sezione dedicata alla concessione di licenze sui dati, che spiega, inter alia, che le licenze su banche di dati protette a fini produttivi sono considerate in linea di principio positive per la concorrenza e valutate secondo gli stessi criteri degli accordi di trasferimento di tecnologia; in secondo luogo, vengono ora disciplinati i gruppi di negoziazione tra licenziatari, distinguendo le forme legittime dai cartelli di acquirenti e individuando le misure di compliance per ridurre il rischio di violazione dell’art. 101 TFUE; in terzo luogo, sono semplificate le soglie di quota di mercato per la concessione di licenze in una fase antecedente alla commercializzazione di una tecnologia e sono state affinate le condizioni della deroga per i pool tecnologici, per garantire che il beneficio della deroga sia riservato ai pool tecnologici conformi all’art. 101 TFUE.
Le nuove norme entreranno in vigore dal 1° maggio 2026.
3) Consiglio di Stato: il principio del risultato impone una valutazione sostanziale dei requisiti esperienziali, anche quando siano stati maturati all’estero
Con la sentenza n. 2969/2026, pubblicata il 14 aprile 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito che, in ossequio al principio generale del risultato di cui all’art. 1 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti sono tenute a riconoscere e valorizzare le prestazioni che gli operatori economici hanno maturato all’estero ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis di gara, anche quando non vi sia una perfetta corrispondenza – soprattutto in termini di nomenclatura – tra le attività svolte all’estero che gli operatori economici indicano quali esperienze pregresse e quelle richieste dalla documentazione di gara.
Infatti, secondo il Consiglio di Stato, la lex specialis di gara “va affrancata da una lettura rigida e formalistica in favore di un’interpretazione attenta al dato teleologico e alla prospettiva funzionale; orientata, cioè, al raggiungimento del massimo risultato utile nell’ottica di dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione”.
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4) TAR Campania: la legittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante non esclude automaticamente la responsabilità precontrattuale della PA per violazione dei doveri di correttezza
Con sentenza n. 2342/2026, pubblicata il 13 aprile 2026, il TAR Campania si è pronunciato sulla legittimità della revoca in autotutela di una procedura di gara per l’affidamento di lavori e alle conseguenze risarcitorie in favore dell’operatore economico primo graduato.
La vicenda trae origine dalla determinazione con cui il Comune di Poggiomarino ha revocato la determinazione di indizione di una gara (e i suoi atti conseguenziali) per l’affidamento di lavori di lottizzazione e urbanizzazione dell’area di ampliamento del cimitero comunale, prima di ultimare il subprocedimento relativo alla verifica di anomalie nell’offerta presentata dalla società classificatasi al primo posto in graduatoria. Tale società ha impugnato la predetta determinazione, contestandone le ragioni e chiedendo altresì il risarcimento per responsabilità precontrattuale, lamentando il protrarsi della procedura e il suo azzeramento.
Il TAR ha ritenuto legittima la revoca, valorizzando, da un lato, carenze del progetto esecutivo quanto agli studi preliminari richiesti dalla normativa di settore, non surrogabili mediante richiamo al piano regolatore cimiteriale o alla relazione generale, e, dall’altro, incongruenze tra atti di gara e quadro economico, anche per riferimenti normativi confliggenti.
Quanto al profilo risarcitorio, pur in assenza di annullamento, il Collegio ha riconosciuto una responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione per la tardività e inerzia nella gestione della procedura, limitando tuttavia il ristoro al solo interesse negativo; ciò in quanto, come afferma il Tribunale, la responsabilità precontrattuale della P.A. può ritenersi sussistente a prescindere dalla valutazione di legittimità di qualsiasi provvedimento.
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5) Consiglio di Stato: non sussiste alcun obbligo generalizzato e automatico di presentazione del PEF per l’affidamento delle concessioni
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2811/2026, pubblicata in data 8 aprile 2026, ha affermato che il richiamo al piano economico e finanziario (“PEF”) da parte delle disposizioni del Codice Appalti relative all’affidamento delle concessioni non comporta automaticamente l’obbligo – in capo agli enti concedenti – di richiedere agli operatori economici che partecipano alla gara di presentare il PEF.
Infatti, la scelta di richiedere tale documento è il frutto di una valutazione discrezionale che resta in capo ai medesimi enti concedenti “da effettuarsi caso per caso, in funzione delle caratteristiche peculiari della gara”, nonché in base alla complessità della gestione e alla struttura dei flussi di cassa attesi.
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