Corte di Cassazione: il caregiver ha diritto agli accomodamenti ragionevoli

Con la sentenza n. 9104/2026 pubblicata il 10 aprile 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione – uniformandosi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita in via pregiudiziale – ha affermato il principio secondo cui anche il dipendente c.d. caregiver, cioè colui che assiste un familiare affetto da disabilità, è titolare del diritto agli accomodamenti ragionevoli previsti dall’art. 5 della Direttiva (CE) 2000/78 (la “Direttiva”). Di conseguenza, la mancata adozione da parte del datore di lavoro di misure organizzative idonee a consentire al lavoratore di prestare assistenza al figlio affetto da disabilità configura una forma di discriminazione indiretta.

Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione estensiva della Direttiva, tradizionalmente riferita al solo lavoratore con disabilità, ora estesa alle persone strettamente legate a persone disabili di cui si prendono cura.

Occorre tuttavia sottolineare che, il diritto del caregiver non è assoluto, dovendo invece essere contemperato con le esigenze finanziarie e produttive dell’impresa. Grava in ogni caso sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato atti organizzativi integranti ragionevoli accomodamenti o di essere nella impossibilità di adottarli perché comportanti un onere.

La Suprema Corte specifica, inoltre, che costituisce discriminazione indiretta del datore di lavoro nei confronti del caregiver il comportamento del datore di lavoro che, al fine di risolvere le difficoltà di proseguire la vita lavorativa prospettate dal caregiver come conseguenza degli obblighi di assistenza su di lui gravanti, adotti per un periodo di tempo irragionevolmente lungo provvedimenti di natura provvisoria e non definitiva.

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