1) Corte di Cassazione: collegamento societario, influenza notevole, influenza dominante e gruppo di società

In data 13 aprile 2026, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9260/2026, si è pronunciata in tema di collegamento societario ai sensi dell’art. 2359, comma 3, del codice civile, chiarendo i presupposti necessari per configurare un’influenza notevole tra società.

La Corte ha affermato che il collegamento societario esterno richiede l’accertamento in concreto dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari strategiche di un’altra società e non può essere desunto automaticamente dalla mera esistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soci di società diverse.

Pur riconoscendo che i legami familiari possono, in astratto, assumere rilievo, la Cassazione ha precisato che essi, per potersi tradurre nel collegamento societario esterno ex art. 2359, comma 3, del codice civile, devono esprimersi, in concreto, “nell’esercizio effettivo di un’influenza notevole sulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sulle altre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’ente dominante, del tipo e delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegate determinate dal rapporto di parentela con il socio dell’ente dominante, il cui accertamento costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito”.

La Corte ha inoltre chiarito che l’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non comporta automaticamente la presunzione di un gruppo ai sensi dell’art. 2497-sexies del codice civile, essendo invece necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento.

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2) CGUE: sui criteri per qualificare informazioni come privilegiate ai sensi del Regolamento MAR

In data 19 marzo 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza resa nella causa C-363/24, si è espressa sui criteri per qualificare un’informazione come privilegiata ai sensi del Regolamento (UE) 2014/596 sugli abusi di mercato (“MAR”), con particolare riguardo al requisito del “carattere preciso”.

La Corte ha richiamato i presupposti richiesti dal MAR, evidenziando come un’informazione rilevante ai fini della disciplina debba (i) presentare carattere preciso, (ii) non essere stata resa pubblica, (iii) concernere direttamente o indirettamente uno o più strumenti finanziari o i relativi emittenti, e (iv) poter avere, se resa pubblica, un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari interessati.

Con specifico riferimento al carattere preciso, la Corte ha chiarito che tale requisito ricorre quando l’informazione (i) riguarda un insieme di circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili ovvero un evento verificatosi o ragionevolmente atteso e (ii) risulta sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni circa il possibile impatto sui prezzi degli strumenti finanziari interessati. L’art. 7, paragrafi 1 e 2, del MAR esclude quindi dalla nozione di «informazione privilegiata» unicamente le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi.

Di conseguenza, secondo la Corte, un’informazione che, in occasione di un’indagine ex post, si riveli erronea, può comunque costituire un’informazione privilegiata se può essere dimostrato che, alla data in cui è stata divulgata, poteva essere considerata verosimile e poteva conferire a colui che la deteneva un vantaggio economico rispetto agli altri investitori.

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