1) Corte di Cassazione: la caparra confirmatoria non è soggetta al potere di riduzione ex art. 1384 del codice civile

In data 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8217/2026, si è espressa in materia di caparra confirmatoria, chiarendone natura, funzione e limiti, con particolare riguardo alla possibilità di intervento correttivo del giudice sulla sua entità.

La Corte ha ribadito che la caparra confirmatoria, disciplinata dall’art. 1385 del codice civile, assolve a una funzione di anticipazione parziale del prezzo e di predeterminazione forfetaria del danno in caso di inadempimento, operando in modo bilaterale tra le parti. In tale prospettiva, è stato escluso che essa sia soggetta al potere di riduzione equitativa previsto per la clausola penale dall’art. 1384 del codice civile, attesa la diversa natura e funzione dei due istituti. Sotto il profilo quantitativo, la Cassazione ha evidenziato che la caparra confirmatoria deve mantenersi entro il limite dell’importo della prestazione principale cui accede: ove tale soglia venga superata, la clausola può risultare invalida, in conseguenza della perdita della funzione tipica della caparra e, dunque, della sua giustificazione.

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2) Corte di Cassazione: nel leasing immobiliare, la clausola che condiziona la restituzione all’utilizzatore dei proventi della vendita del bene all’alienazione che segua “insindacabili trattative” del concedente non è meramente potestativa

In data 2 aprile 2026, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, con l’ordinanza n. 8294/2026, in materia di leasing immobiliare, chiarendo la validità della clausola che subordina la restituzione all’utilizzatore dei proventi della vendita del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria alla alienazione che segua “insindacabili trattative” del concedente.

La Suprema Corte esclude la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1355 del codice civile, ritenendo che essa non integri una condizione meramente potestativa, bensì una condizione mista, poiché l’evento dedotto in condizione, ossia la vendita del bene, non dipende esclusivamente dalla volontà del concedente, ma anche da “un elemento esterno, da identificarsi nella volontà del terzo acquirente”.

A tale riguardo, l’ordinanza precisa altresì che non è possibile invocare il dovere di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione di  cui all’art. 1358 del codice civile, poiché lo stesso non può “spingersi fino ad imporre al concedente di alienare il bene a condizioni economiche per lui comunque inique e svantaggiose”. La Corte di Cassazione ribadisce, tuttavia, che resta fermo il dovere del concedente di agire con diligenza per non vendere il bene restituito ad un “prezzo vile”.

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