1) Banca d’Italia: in consultazione la circolare sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding
In data 22 aprile 2026, la Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione la proposta di circolare sulle segnalazioni dei fornitori di servizi di crowdfunding; l’aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e l’aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” (congiuntamente, le “Circolari”).
In particolare, gli interventi di modifica sono volti a introdurre un quadro segnaletico strutturato per i fornitori di servizi di crowdfunding, al fine di trasporre le informazioni attualmente richieste tramite indagine ad hoc in segnalazioni strutturate previste dalle Circolari. In tale contesto è inoltre richiesto un grado di dettaglio maggiore per alcune informazioni relative, in particolare, alla composizione dei fondi propri dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.
Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del documento di consultazione.
2) BRRD: le modifiche sulla risoluzione degli enti creditizi in GU UE
In data 20 aprile 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2026/806 del 30 marzo 2026, recante modifiche alla Direttiva (UE) 2014/59 ( “BRRD”) in materia di misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell’azione di risoluzione, nonché alla Direttiva (UE) 2014/24 per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione.
Le modifiche rispondono alle criticità emerse dall’applicazione pratica del quadro di risoluzione vigente, in particolare alla tendenza degli Stati membri a gestire le crisi delle banche di piccole e medie dimensioni attraverso il ricorso a risorse pubbliche (bail-out) in luogo degli strumenti previsti a livello europeo (bail-in). I principali interventi riguardano: (i) le condizioni per avviare un’azione di risoluzione, con riduzione dei margini di discrezionalità delle autorità circa la valutazione dell’“interesse pubblico”; (ii) l’ampliamento del ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi nel finanziamento delle azioni di risoluzione; (iii) il rafforzamento delle misure di intervento precoce e l’introduzione di un meccanismo di notifica preventiva (early warning) tra autorità di vigilanza e autorità di risoluzione; (iv) la disciplina del sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori della risoluzione.
Gli Stati membri sono tenuti a recepire la Direttiva (UE) 2026/806 entro l’11 maggio 2028, con applicazione a decorrere dal 12 maggio 2028.
3) AMLA: in consultazione le Linee guida sull’autovalutazione del rischio di riciclaggio e gli RTS ai sensi del Regolamento antiriciclaggio
In data 16 aprile 2026, la Anti-Money Laundering Authority (“AMLA”) ha posto in consultazione due proposte volte ad armonizzare la disciplina del rischio di riciclaggio di denaro (“AML”) e di finanziamento del terrorismo (“CTF”).
- la prima consultazione riguarda le norme tecniche di regolamentazione (“RTS”), adottate in attuazione degli artt. 16, comma 4, e 17, comma 3, del Regolamento (UE) 2024/1624 (“Regolamento AML”), che contengono i requisiti minimi relativi all’AML e al CTF a livello di gruppo anche in situazioni transfrontaliere e quando i soggetti obbligati operano in paesi terzi. Tali requisiti mirano a garantire che i gruppi ottengano una visione consolidata dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito delle loro intere organizzazioni e adattino di conseguenza le loro politiche, procedure e funzioni di controllo;
- la seconda consultazione riguarda le linee guida sul Business-Wide Risk Assessment (“BWRA”) – l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che deve essere posta in essere dai soggetti obbligati, in attuazione dell’art. 10, comma 4, Regolamento AML. Le linee guida definiscono i requisiti minimi per tutti i soggetti obbligati, nei settori finanziari e non finanziari, consentendo al contempo un approccio proporzionato in base alle dimensioni, al modello di business e al profilo di rischio del soggetto, aiutandolo a prendere decisioni informate e basate sul rischio per gestire la propria esposizione specifica a tale rischio.
La prima consultazione rimarrà aperta fino al 15 giugno 2026. La seconda consultazione rimarrà aperta fino al 15 luglio 2026.
4) ESMA: invito a presentare contributi sui rating di credito a diffusione limitata e privati
In data 16 aprile 2026, la European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato una Call for Evidence avente ad oggetto due categorie di prodotti di rating creditizio in evoluzione: i rating di credito a diffusione limitata (restricted subscription credit ratings) e i rating di credito privati (private credit ratings) nel quadro del Regolamento (CE) 2009/1060 relativo alle agenzie di rating del credito (“Regolamento CRA”).
L’ESMA rileva che i recenti sviluppi del mercato indicano la comparsa e il crescente ricorso a rating di credito privati (i.e. rating elaborati su richiesta individuale e forniti esclusivamente al committente, che non sono destinati alla divulgazione pubblica né alla distribuzione tramite abbonamento), i quali sono attualmente esclusi dall’applicazione del Regolamento CRA, e a rating di credito a diffusione limitata (i.e. rating emessi da agenzie di rating, fornite solo a un gruppo limitato e predefinito di sottoscrittori, messe a disposizione esclusivamente di sottoscrittori che hanno un interesse economico nell’entità, nello strumento o nell’esposizione oggetto di rating, e non diffuse né accessibili al mercato o al pubblico).
L’ESMA, dunque, ritendendo che l’aumento dell’uso di tali prodotti sollevi interrogativi su:
- finalità ed esigenze di mercato che questi prodotti sono destinati a soddisfare;
- come vengono creati, distribuiti e utilizzati nella pratica; e
- potenziali benefici e rischi associati all’accesso selettivo alle informazioni di rating;
- incoraggia tutte le parti interessate a condividere opinioni, dati e analisi, fornendo evidenze concrete ed esempi tratti dalla prassi di mercato.
La Call for Evidence rimarrà aperta fino al 31 maggio 2026.
5) EIOPA: in consultazione il trattamento delle riassicurazioni proporzionali con caratteristiche che compromettono l’efficacia del trasferimento del rischio
In data 15 aprile 2026, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (“EIOPA”) ha avviato una consultazione pubblica sul trattamento dei contratti di riassicurazione proporzionale contenenti clausole idonee a compromettere la proporzionalità tra la riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità (solvency capital requirement, “SCR”) l’effettivo trasferimento del rischio realizzato.
Il documento posto in consultazione vuole rispondere all’esigenza, avvertita dalle autorità di vigilanza nazionali, di garantire una valutazione uniforme a livello europeo dell’efficacia del trasferimento del rischio.
I contratti di riassicurazione proporzionale trasferiscono al riassicuratore una quota fissa di ciascun sinistro, (in linea con la formula standard di cui alla Direttiva (CE) 2009/138 (Solvency II)). Tuttavia, alcuni accordi includono clausole (i.e. loss limits o sliding-scale commissions) che possono ridurre materialmente il rischio trasferito al riassicuratore, senza che vi sia un corrispondente incremento del SCR in capo al cedente: in tali ipotesi, l’entità della riduzione del SCR può risultare non proporzionata al trasferimento del rischio effettivamente realizzato.
Il documento di consultazione si propone di affrontare tale potenziale squilibrio, assicurando che le caratteristiche delle clausole in esame siano adeguatamente considerate nella valutazione dell’efficacia del trasferimento del rischio. In particolare, propone alle imprese che stipulano contratti di riassicurazione con tali caratteristiche di verificare se l’effettivo trasferimento del rischio sia commisurato alla riduzione del SCR. Laddove tale proporzionalità non sussista, l’effetto di mitigazione del rischio del contratto di riassicurazione non dovrebbe essere riconosciuto nel calcolo del SCR dell’impresa.
La consultazione rimarrà aperta fino al 17 luglio 2026.
6) EBA: in consultazione le linee guida sui limiti di esposizione nei confronti di entità del “sistema bancario ombra” ai sensi della CRR
In data 9 aprile 2026, la European Banking Authority (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione la bozza di revisione delle linee guida (“Linee Guida”) sui limiti alle esposizioni degli enti creditizi verso le entità di shadow banking (shadow banking entities, “SBE”) che svolgono attività bancarie fuori dal quadro regolamentato, ai sensi dell’art. 395 commi 2 e 2bis del Regolamento (UE) 2013/575 (“CRR”).
Le Linee Guida aggiornate allineano il proprio ambito di applicazione e le proprie definizioni al CRR e al Regolamento delegato (UE) 2023/2779, assicurando un quadro armonizzato. Gli enti e le autorità di vigilanza si avvalgono ora di un unico insieme di criteri vincolanti per l’identificazione delle SBE, mentre le Linee guida specificano le aspettative in materia di governance, gestione del rischio e limiti interni. Viene altresì mantenuto l’approccio di riserva (fallback approach), in base al quale le esposizioni verso le SBE sono assoggettate al regime generale delle grandi esposizioni di cui all’art. 395 del CRR, qualora gli enti non siano in grado di soddisfare i requisiti dell’approccio principale. Ciò favorisce un’applicazione coerente dei requisiti in materia di grandi rischi connessi al sistema bancario ombra nell’intera Unione europea e consente agli enti di gestire efficacemente i rischi derivanti dalle attività di tale sistema.
La consultazione rimarrà aperta fino al 9 luglio 2026.