1) Commissione Europea: imposte misure provvisorie per preservare il libero accesso al mercato dell’intelligenza artificiale
In data 9 giugno 2026, la Commissione Europea ha adottato misure provvisorie nei confronti di una nota società tecnologica multinazionale, imponendo a tale società di garantire il libero accesso ad una delle sue applicazioni di comunicazione per gli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti.
L’intervento è stato adottato in via d’urgenza al fine di preservare le condizioni di concorrenza effettiva nel mercato degli assistenti IA. In particolare, la Commissione ha ritenuto che le misure provvisorie siano giustificate dalla necessità di evitare che siano arrecati danni gravi e irreparabili alla concorrenza nel mercato in crescita degli assistenti IA generalisti. Ciò anche in considerazione (i) della posizione dominante che la società target ha nel mercato delle applicazioni di comunicazione per i consumatori; (ii) dell’iniziale rifiuto da parte di tale società di fornire accesso agli assistenti IA generalisti concorrenti al fine di utilizzare l’interfaccia di programmazione di applicazioni della propria applicazione di comunicazione (che precedentemente era disponibile anche per tali assistenti IA) e della successiva liberalizzazione dell’accesso, ma a fronte del pagamento di un corrispettivo; (iii) del momento cruciale per lo sviluppo del mercato dell’intelligenza artificiale, in cui operatori più piccoli o nuovi operatori possono sfidare i grandi operatori storici.
Le misure adottate hanno carattere temporaneo e resteranno in vigore fino alla conclusione dell’indagine o all’adozione di una decisione definitiva da parte della Commissione.
2) TAR Sicilia – Catania: sull’iscrizione alla c.d. White List per poter partecipare ad una procedura di gara
Con la sentenza n. 1350/2026, pubblicata in data 6 giugno 2026, il TAR Sicilia – Catania, ha adottato il principio del massimo rigore formale e sostanziale in materia di possesso dei requisiti antimafia nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
In particolare, il TAR ha ribadito che soltanto l’iscrizione vera e propria alla c.d. White List delle prefetture ha valore costitutivo e consente all’operatore economico interessato di poter partecipare alle gare d’appalto nei settori per i quali la medesima iscrizione è richiesta. Al contrario, la mera pendenza di un procedimento di iscrizione o di rinnovo non può dirsi equivalente al possesso effettivo del requisito, né produce effetti giuridici sananti o equipollenti.
Il TAR ha inoltre precisato che il possesso dell’iscrizione nella c.d. White List costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare e pertanto “la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 […] è motivo di esclusione dalla gara”.
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3) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: pubblicate le Linee Guida sulla revisione prezzi nei servizi e nelle forniture
In data 5 giugno 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi “ordinaria” negli appalti di servizi e forniture (le “Linee Guida”), in applicazione dell’art. 60, comma 2-bis, del d.lgs. 36/2023 (il Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal d.lgs. 209/2024.
Il documento fornisce indicazioni operative alle stazioni appaltanti per garantire l’applicazione di criteri uniformi e assicurare una gestione equilibrata dei contratti pubblici di durata, attenuando l’impatto delle variazioni dei costi ed evitando l’insorgere di contenziosi.
In particolare, nelle Linee Guida si specifica che, per gli appalti di servizi e forniture di durata, “la scelta di regolare convenzionalmente la preservazione di un sostenibile equilibrio contrattuale attraverso una corretta ponderazione delle clausole revisionali ordinarie” rappresenta una best practice “particolarmente opportuna e raccomandabile”.
Le Linee guida in esame si dividono in due parti:
- la Parte I offre un inquadramento sistemico dell’istituto della revisione dei prezzi e fornisce indicazioni operative generali sulle modalità di attuazione dello stesso nelle diverse fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto;
- la Parte II, di natura speciale, fornisce puntuali indicazioni sugli indici utilizzabili per il calcolo delle clausole di revisione “ordinaria” in alcuni appalti selezionati di servizi e forniture.
- TAR Lazio: confermate le sanzioni AGCM per l’intesa restrittiva della concorrenza sui prezzi dei biocarburanti
Con la sentenza n. 9405/2026, pubblicata in data 20 maggio 2026, il TAR Lazio ha ribadito che il coordinamento sulla fissazione di una singola componente di prezzo dei carburanti (i.e., la componente bio) che ha interessato alcuni importanti operatori del settore dei carburanti, configura un’ipotesi di intesa vietate per oggetto ai sensi dell’art. 101 del TFUE.
In tali casi, per poter disporre l’applicazione della sanzione non è necessario dimostrare che si sia verificato un danno effettivo, in quanto la condotta è intrinsecamente idonea a restringere la concorrenza nel mercato ed è pertanto illecita. Nello specifico, infatti, i giudici chiariscono che la contestata pratica concordata di fissazione del prezzo costituisce “una c.d. intesa vietata per oggetto”. Non si tratta quindi di una violazione che prescinde dall’offensività della condotta: l’intesa vietata per oggetto “si sostanzia in un comportamento di per sé illecito (dal punto di vista antitrust), che rende superflua l’indagine sulle conseguenze della condotta. In altre parole, risulta irrilevante che i consumatori o alcune imprese (non partecipanti all’infrazione) possano aver tratto un beneficio indiretto dall’intesa, atteso che l’offesa si manifesta ad un diverso livello del mercato”.
Nell’ambito della medesima pronuncia, poi, il TAR ha sancito che la rimodulazione – da parte dell’AGCM – delle contestazioni originariamente mosse che avvenga durante la fase istruttoria sia legittima in quanto “costituisce l’esito di un fisiologico sviluppo dell’attività investigativa dell’Autorità”, a condizione che venga garantito un effettivo contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento finale.
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