1) CGUE: sull’applicabilità retroattiva della SMD
Con la sentenza dell’11 giugno 2026 (causa C-65/25), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che né la Direttiva (UE) 2021/2167 (la c.d. Secondary Market Directiveí o “SMD”) relativa ai gestori e acquirenti di crediti deteriorati, né la Direttiva (UE) 2015/849 (la “Direttiva Antiriciclaggio”) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo si applicano alle cessioni in blocco di crediti deteriorati anteriori alla scadenza del termine di recepimento della disciplina di cui alla SMD.
In particolare, il giudice italiano aveva richiesto alla Corte di esprimersi circa la compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale relativa ai contratti di cessione di crediti deteriorati in blocco anteriore al recepimento della SMD con riferimento all’assenza dell’obbligo di forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e dell’obbligo di iscrizione in albi vigilati per i cessionari.
La Corte ha chiarito che la SMD non è applicabile ai trasferimenti di crediti avvenuti prima del 29 dicembre 2023 (termine per il recepimento della SMD), non potendosi applicare retroattivamente gli obblighi della stessa. Inoltre, i giudici europei hanno escluso l’applicazione della Direttiva Antiriciclaggio in quanto l’acquisto o la gestione di crediti deteriorati non rientrano tra le attività economiche assoggettate agli obblighi ivi previsti.
In definitiva, nel periodo antecedente il 29 dicembre 2023, il diritto dell’Unione Europea non imponeva né obblighi di forma per i contratti di cessione in blocco né assoggettamento dei cessionari a vigilanza prudenziale antiriciclaggio.
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2) Borsa Italiana: modificati i requisiti e le domande di ammissione alla quotazione in linea con il Listing Act
In data 3 giugno 2026, Borsa Italiana ha pubblicato l’avviso n. 28932, nel quale – alla luce delle modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “Regolamento”) e alle relative Istruzioni, adottate da Consob – ha aggiornato i requisiti di ammissione alla quotazione, nonché la documentazione necessaria per presentare le domande di ammissione alla quotazione.
In particolare, con la delibera n. 23959 del 22 aprile 2026, Consob ha modificato il Regolamento e le Istruzioni al Regolamento al fine di adattarli alle intervenute modifiche al Regolamento (UE) 2017/1129 introdotte dal c.d. Listing Act. Tali modifiche sono entrate in vigore il 5 giugno 2026.
Alla luce di ciò, Borsa Italiana ha rivisto la documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla quotazione di azioni di emittenti aventi altri titoli già quotati, intervenendo per chiarire che le emittenti che richiedono:
- la quotazione di azioni e hanno obbligazioni già quotate, non devono allegare i dati finanziari alla domanda di ammissione. Rimane obbligatoria la restante documentazione, purché l’emittente abbia pubblicato e depositato il numero minimo di bilanci richiesto dall’art. 2.2.2, comma 1, del Regolamento;
- la quotazione di una categoria diversa rispetto alla categoria di azioni già quotata, sono esonerate dalla presentazione di documenti relativi al listing agent, dichiarazioni su SGC e piano industriale, e curricula degli amministratori, nonché di ogni documento riferito a requisiti già verificati per la precedente quotazione;
- la quotazione di warrant e hanno titoli già quotati, non devono produrre documentazione relativa a requisiti già previsti, con contestuale soppressione del riferimento al numero dei sottoscrittori, atteso che il requisito della sufficiente diffusione non trova applicazione per l’ammissione di warrant.
3) EBA: chiarimenti MiCAR-PSD2 sullo scambio di token di moneta elettronica con altre cripto-attività
In data 8 maggio 2026, l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato la Q&A n. 7084/2024 con la quale ha chiarito la qualificazione del servizio di scambio di token di moneta elettronica (electronic money tokens – “EMT”) con altre cripto-attività, con particolare riguardo all’interazione tra il Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”) e la Direttiva (UE) 2015/2366 (“PSD2”).
La questione sorge dall’incertezza circa la natura degli EMT ai fini della disciplina applicabile ai fornitori di servizi per le cripto-attività (crypto-asset service providers – “CASP”): da un lato, l’art. 48, par. 2, del MiCAR qualifica gli EMT come moneta elettronica e, pertanto, come “fondi” ai sensi della PSD2; dall’altro, l’art. 3, par. 1, punto 7, del MiCAR definisce gli EMT come un tipo di cripto-attività. Tale ambiguità rileva per la conformità dei CASP alla normativa sui servizi di pagamento, poiché ove lo scambio tra EMT e cripto-attività fosse qualificato come scambio di “fondi” con cripto-attività — e non come scambio di cripto-attività con cripto-attività — i CASP che agiscono da intermediari potrebbero essere tenuti ad ottenere l’autorizzazione o a registrarsi come intermediari ai sensi della PSD2.
L’EBA ha chiarito che, sebbene gli EMT debbano essere considerati “fondi” – ai sensi dell’art. 48, par. 2, del MiCAR, l’art. 3, par. 1, punto 7, del MiCAR li definisce come tipo di cripto-attività da trattarsi come tali ai fini dell’interpretazione della disciplina dei servizi relativi alle cripto-attività prevista dal MiCAR. Ne consegue che il servizio di scambio di EMT con altre cripto-attività rientra nel regime MiCAR in quanto scambio di cripto-attività con cripto-attività, senza che trovi applicazione la disciplina PSD2.