Corte di Cassazione: sulle differenze tra regresso e surrogazione legale nelle obbligazioni solidali passive

Con la sentenza n. 16835/2026, pubblicata il 29 maggio 2026, la Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata sulle differenze tra regresso e surrogazione legale nell’ambito delle obbligazioni solidali passive, anche per quanto riguarda il decorso dei termini di prescrizione.

La Suprema Corte ha evidenziato che il diritto di regresso, quale diritto autonomo che sorge per effetto del pagamento dell’intero debito, è soggetto al termine di prescrizione decennale con decorrenza dalla data del pagamento. Diversamente, la surrogazione legale, che dà luogo a una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, soggiace al termine di prescrizione del credito originario e può beneficiare degli atti interruttivi posti in essere dal creditore soddisfatto.

La Corte ha altresì precisato che il diritto di regresso si accompagna alla surrogazione legale solo nel caso di obbligazioni solidali passive c.d. asimmetriche, ossia contratte nell’interesse esclusivo di taluno dei debitori. Ciò perché la surrogazione legale è contraddistinta dall’adempimento ad opera di un soggetto che è terzo rispetto all’obbligazione originaria e ha tuttavia un interesse giuridicamente qualificato all’adempimento, così giustificandosi in suo favore un fenomeno – sostanzialmente traslativo – di subingresso nel credito. Diversamente, nelle obbligazioni solidali passive c.d. paritetiche, o a interesse comune, sorge unicamente il diritto di regresso, perché in tali ipotesi l’adempimento non proviene da un soggetto terzo rispetto all’obbligazione originaria.

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