Corte di Cassazione: se manca il rischio assicurabile la polizza D&O è nulla

Con l’ordinanza n. 18458/2026, pubblicata in data 8 giugno 2026, la Corte di Cassazione, ha chiarito i limiti di operatività delle polizze c.d. “D&O” (Directors & Officers Liability Insurance), affermando la nullità delle clausole che prevedano il rimborso alla società delle somme da questa corrisposte agli amministratori a titolo di manleva, in assenza di un effettivo rischio assicurabile.

La Suprema Corte ha ribadito che la clausola, inserita in una polizza c.d. “D&O”, in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l’amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell’esercizio delle proprie mansioni è nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. qualora la società non sia giuridicamente tenuta, per legge o per contratto, a manlevare gli amministratori. In tale ipotesi, infatti, manca un rischio patrimoniale effettivo in capo alla società e viene meno uno degli elementi essenziali del contratto di assicurazione.

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