1) Banca d’Italia: in consultazione le modifiche alla Circolare 285 in attuazione di CRD VI e CRR III
In data 4 giugno 2026, la Banca d’Italia ha avviato una consultazione sulle modifiche alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “Circolare”), introdotte mediante il d.lgs. 208/2025. Tale decreto ha infatti modificato il TUB per dare attuazione alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (“CRD VI”) e dal Regolamento (UE) 2024/1623 (“CRR III”).
In particolare, le modifiche – che investono la Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 e la Parte Terza, Capitolo 6 della Circolare – riguardano:
- l’attuazione delle disposizioni nazionali di recepimento della CRD VI riguardanti le società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista ((mixed) financial holding company o “(M)FHC”) che (i) attribuiscono a Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni attuative rispetto a procedura di autorizzazione, modalità di presentazione dell’istanza, coordinamento con le autorizzazioni previste dagli artt. 14, 19, 57-bis e 60-bis TUB, nozione di partecipazione e criteri di valutazione delle condizioni di esclusione e (ii) prevedono la possibilità per le (M)FHC esentate dal ruolo di capogruppo di ottenere l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, introducendo una procedura autorizzativa, specificando documentazione da allegare all’istanza e individuando i criteri valutativi specifici. È inoltre ammesso designare una (M)FHC intermedia quale responsabile del rispetto dei requisiti prudenziali consolidati;
- l’adeguamento alle modifiche introdotte dal CRR III in materia di società finanziarie e strumentali da un lato chiarendo che le società strumentali rientrano nella definizione di società finanziaria, d’altro lato, fornendo indicazioni applicative conformi alla normativa europea per garantire un approccio uniforme tra intermediari.
La consultazione rimarrà aperta per 30 giorni dalla data di pubblicazione della consultazione.
2) Banca d’Italia: in consultazione le nuove disposizioni di attuazione di AIFMD2 e UCITSD
In data 27 maggio 2026, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione contenente le disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2024/927 (“AIFMD2”) e del d.lgs. 47/2026, di attuazione della delega della l. 21/2024 (la “Legge Capitali”) e le disposizioni di recepimento delle modifiche alla Direttiva (CE) 2009/65, apportate dalla Direttiva (UE) 2024/2994 (“UCITSD”).
Le modifiche proposte incidono sulla regolamentazione secondaria in materia di gestione collettiva del risparmio, tra cui il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, il Regolamento della Banca d’Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF, le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
In particolare, le modifiche proposte da Banca d’Italia derivano dall’esigenza di:
- attuare le disposizioni di recepimento della AIFMD2 per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, contenute nel d.lgs. 39/2026;
- attuare alcune disposizioni del d.lgs. 47/2026, di attuazione della delega di cui alla Legge Capitali;
- allineare le disposizioni al Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario; e
- recepire le modifiche alla UCITSD introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/2994 per quanto riguarda il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.
La consultazione rimarrà aperta per 45 giorni dalla data di pubblicazione.
3) Corte di Cassazione: la nullità parziale dello schema ABI si applica anche alle fideiussioni specifiche
Con l’ordinanza n. 15953/2026, pubblicata in data 24 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto in materia di nullità parziale o totale degli accordi riproduttivi delle clausole vietate dello schema ABI nelle fideiussioni bancarie, precisando che, per l’applicazione di tale principio, non si debba necessariamente essere di fronte a fideiussioni omnibus.
Secondo la Corte, quel che rileva non è la natura specifica o generica della fideiussione ai fini dell’applicazione della nullità parziale, ma il contenuto del contratto a valle riproduttivo delle clausole sanzionate, in quanto la violazione sussiste in ogni caso in cui tra atto monte e contratto a valle vi sia un’interdipendenza tra i due atti funzionale a produrre l’effetto anticoncorrenziale.
La Corte ricorda inoltre che la finalità della dichiarazione parziale di nullità del contratto è quella di garantire il principio di conservazione del negozio; tuttavia, la nullità investe totalmente l’accordo laddove operi una restrizione della concorrenza come nell’ipotesi in cui vi sia un’intesa di spartizione riportata integralmente nell’accordo a valle.
Infine, viene evidenziato che il ricorrente deve espressamente invocare la nullità totale dell’accordo e provare che, senza quelle clausole nulle, il contratto non sarebbe stato concluso, non potendo il giudice dichiararla d’ufficio. Ciò che può rilevare anche d’ufficio è solo la nullità parziale, purché sia formulata con chiarezza e specificità la domanda di tale invalidità, non bastando la generica invocazione della nullità della fideiussione, a pena di inammissibilità del ricorso.
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