1) Ministero della Giustizia: pubblicate le istruzioni operative sulla composizione negoziata della crisi d’impresa
In data 31 maggio 2026, il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, recante l’aggiornamento del precedente decreto di marzo 2023 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa. Il provvedimento recepisce le novità del settore e adegua il quadro operativo al quadro normativo vigente.
In particolare, il decreto aggiorna i contenuti della piattaforma telematica, le modalità di esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (inteso come strumento prognostico e non diagnostico), nonché la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza. Quest’ultima recepisce le migliori pratiche per la redazione dei piani d’impresa e non va quindi intesa come espressione di precetti assoluti.
Inoltre, viene aggiornato il protocollo di conduzione della composizione negoziata, ridefinendo i doveri dell’esperto in ordine all’indipendenza, allo svolgimento delle trattative e alla stesura della relazione finale. Anche in questo caso, si tratta non tanto di precetti assoluti quanto di buone prassi. Sono, infine, inserite le linee guida per la formazione specifica degli esperti.
2) Corte di Cassazione: sulla fusione societaria e sul divieto di compensazione in sede fallimentare
Con la sentenza n. 15804/2026, pubblicata in data 22 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di compensazione dei crediti in ambito fallimentare nel contesto di fusioni societarie.
In particolare, la Suprema Corte ha pronunciato il principio di diritto secondo cui la fusione societaria, pur comportando una successione a titolo universale, si configura sul piano giuridico come un atto volontario stipulato tra soggetti in quel momento ancora esistenti. Trattandosi di un negozio tra vivi, esso rimane pienamente assoggettato ai limiti temporali stabiliti dall’art. 56, comma 2, della legge fallimentare. Di conseguenza, “se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo”.
Inoltre, la Corte ha altresì confermato che, nel caso in cui l’ammissione al concordato preventivo sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, la sentenza di fallimento costituisce l’atto terminale del procedimento, non assumendo, per contro, rilievo l’abbandono (in sede normativa) dell’automatismo di tale dichiarazione, quando si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata ottenuta l’ammissione al concordato preventivo coincideva con lo stato di insolvenza. In tal caso, “l’efficacia della sentenza dichiarativa del fallimento […] deve essere […] retrodatata alla data di presentazione della predetta domanda”.
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