1) Corte Costituzionale: è legittima l’esclusione delle società in-house dalla deroga di rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonte solare

Con la sentenza n. 103/2026, del 17 giugno 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 22-bis del d.l. 133/2014, che prevede l’inapplicabilità, solo in favore di impianti fotovoltaici realizzati da enti locali o scuole, della disciplina della rimodulazione peggiorativa delle tariffe incentivanti riconosciute all’energia prodotta da fonte solare di cui all’art. 26 del d.l. 91/2014.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale ritenendo che tale esclusione violasse i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non include, tra i beneficiari della deroga alla rimodulazione, anche gli impianti i cui soggetti responsabili siano società in-house costituite da enti locali alla luce della contiguità istituzionale e funzionale tra tali società e gli enti locali e della sostanziale corrispondenza degli interessi perseguiti da entrambi.

La Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni non fondate. Pur riconoscendo la sussistenza di ambiti nei quali il legislatore ha scelto di assoggettare le società in-house al regime pubblicistico, ha ribadito che queste ultime conservano una distinta soggettività giuridica di natura privatistica e non possono essere automaticamente equiparate agli enti pubblici in ogni settore dell’ordinamento. La deroga prevista dal legislatore costituisce un’eccezione alla disciplina generale e può essere limitata ai soli enti locali e alle scuole senza violare il principio di eguaglianza.

La Consulta ha inoltre osservato che le società in- house possono operare, entro determinati limiti, anche sul mercato e sono soggette alla disciplina della concorrenza e degli aiuti di Stato, elementi che ne giustificano un trattamento differenziato. Pertanto, la scelta legislativa di non estendere loro il regime di favore non è irragionevole né lesiva del principio di buon andamento dell’amministrazione.

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2) TAR Lazio: sull’illegittimità delle clausole di un bando di gara immediatamente escludenti

Con la sentenza n. 10469/2026, pubblicata in data 8 giugno 2026, il TAR Lazio affronta il tema dell’immediata impugnabilità delle clausole contenute nei bandi di gara pubblica e chiarisce quando esse possano essere considerate come immediatamente escludenti, in particolare con riferimento a previsioni della lex specialis di gara, ritenute illegittime in quanto limitative della partecipazione alla procedura.

Il TAR Lazio ha ribadito il principio per cui il bando può essere impugnato immediatamente solo quando contiene clausole che impediscono in modo oggettivo e macroscopico a un normale operatore di gara la presentazione dell’offerta o rendono impossibile la partecipazione alla gara. Costituisce elemento rilevante al fine di escludere la sussistenza di tale presupposto il fatto che alla medesima procedura partecipino altri operatori economici. Tale circostanza, infatti, secondo i giudici del TAR, dimostrerebbe l’assenza di un’effettiva preclusione alla partecipazione da parte dell’operatore economico ricorrente.

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