1) Corte di Cassazione: sui limiti al risarcimento per mala gestio in caso di revocatoria

Con l’ordinanza n. 20550/2026, pubblicata in data 23 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità degli amministratori per mala gestio, chiarendo i criteri per la quantificazione del danno risarcibile nei casi in cui la condotta degli amministratori abbia determinato l’esperimento di azioni revocatorie da parte della curatela.

La Suprema Corte ha ribadito che il risarcimento del danno derivante da mala gestio non può essere automaticamente commisurato all’importo oggetto dell’azione revocatoria accolta, ma deve essere determinato nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 1223 del codice civile, secondo cui il danno risarcibile deve rappresentare una conseguenza immediata e diretta della condotta contestata.

In particolare, la Cassazione ha precisato che il giudice è tenuto a verificare in concreto il nesso causale tra gli atti di mala gestio imputati agli amministratori e il pregiudizio effettivamente subito dalla società o dalla massa dei creditori, tenendo conto delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti. Ne consegue che il danno non può essere liquidato in via automatica o presuntiva, ma richiede una specifica attività istruttoria volta ad accertarne l’effettiva entità.

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2) Corte di Cassazione: l’avviamento maturato si computa nel valore della quota del socio receduto di una società posta in liquidazione, salvo ne sia accertata l’effettiva perdita

Con la sentenza n. 20552/2026, pubblicata il 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul computo dell’avviamento nel valore della quota del socio receduto in caso di successiva liquidazione della società.

La Suprema Corte ha chiarito che sebbene l’impresa in liquidazione operi in una prospettiva giuridicamente non idonea a generare nuovo avviamento, ciò non impedisce di considerare nella stima del valore aziendale l’avviamento maturato sino all’apertura della liquidazione, quale elemento positivo passibile di trasferimento ai terzi unitamente ai beni aziendali.

Secondo la Cassazione, tale conclusione trova conferma nell’art. 2487, 1° comma, lettera c), c.c., che contempla il potere del liquidatore di cedere l’azienda o singoli beni dell’impresa per preservarne il valore complessivo.

La Suprema Corte ha pertanto affermato che l’avviamento va decurtato dal valore complessivo dell’azienda solo qualora venga accertato che i beni aziendali hanno perso tale valore aggiunto a causa dell’interruzione dell’attività d’impresa conseguente alla liquidazione della società. In caso contrario, l’avviamento deve essere incluso nella stima del valore di realizzo dei beni ceduti dal liquidatore ai sensi dell’art. 2487 c.c.

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