Corte di Cassazione: sul riclassamento catastale e sull’obbligo di motivazione specifica dell’avviso

Con l’ordinanza n. 18763/2026, pubblicata il 9 giugno 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, si è pronunciata sulla legittimità del riclassamento catastale disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge 311/2004, chiarendo i limiti dell’attività dell’Amministrazione.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che le diverse procedure di revisione catastale hanno presupposti autonomi e non intercambiabili, sicché se l’amministrazione ha fatto ricorso ad una delle possibili procedure, la stessa non potrà in giudizio legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non sono rilevanti per la procedura scelta.

La Suprema Corte ha poi precisato che, qualora il nuovo classamento sia adottato ai sensi della legge 311/2004 nel contesto di una revisione dei parametri catastali della microzona, il mero richiamo nel provvedimento di riclassamento a tale revisione non è sufficiente a rendere legittimo il nuovo classamento. L’avviso deve indicare in modo concreto e specifico le ragioni per cui l’aumento dei valori della zona abbia inciso proprio sulla singola unità immobiliare interessata.

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