1)  EBA: pubblicato il progetto finale di modifica degli ITS sul quadro di informativa del Pillar 3 in attuazione del CRR 3

In data 22 giugno 2026, l’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) ha pubblicato il progetto finale di modifica degli standard tecnici di attuazione (“ITS”) relativi ai requisiti di informativa del c.d. Terzo Pilastro (Pillar 3). L’intervento si è reso necessario per allineare il quadro della trasparenza alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR 3).

Il focus dei nuovi ITS si concentra sulle seguenti principali aree:

  • rischi ESG: l’obbligo di disclosure viene esteso a una platea più ampia di istituti (art. 449-bis), con un impianto comunque improntato al principio di proporzionalità e alla semplificazione;
  • esposizioni azionarie: vengono recepiti i nuovi requisiti informativi di cui all’art. 438;
  • shadow banking: vengono introdotti schemi per mappare in modo aggregato le esposizioni verso il sistema bancario ombra (art. 449-ter).

Le modifiche pubblicate dall’EBA mirano a razionalizzare gli adempimenti normativi, migliorando la coerenza dei dati e l’interoperabilità con i futuri canali di segnalazione.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2026 per la generalità degli enti, mentre per gli istituti di piccole dimensioni e non complessi la decorrenza è differita al 31 dicembre 2027.

2) EBA: rapporto sulla semplificazione dell’ordine di applicazione dei requisiti patrimoniali e di risoluzione

In data 16 giugno 2026, la European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un rapporto contenente raccomandazioni volte a semplificare il c.d. stacking order dei requisiti patrimoniali e di risoluzione previsti dal quadro prudenziale dell’Unione europea.

Il documento analizza le interazioni tra i requisiti di capitale stabiliti dal Regolamento (UE) 2013/575 (“CRR”), dalla Direttiva (UE) 2013/36 (“CRD”) e quelli relativi al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (“MREL”), disciplinati dalla Direttiva (UE) 2014/59 (“BRRD”).

Nel rapporto, l’EBA evidenzia come l’attuale ordine di assorbimento dei diversi requisiti previsti dal CRR, dalla CRD e dalla BRRD possa determinare complessità operative, ridurre la trasparenza del quadro regolamentare e generare effetti indesiderati nella gestione del capitale da parte degli enti. Pur rilevando che il sistema vigente ha contribuito al rafforzamento della resilienza del settore bancario, l’EBA individua possibili misure di semplificazione finalizzate a rendere più chiara l’applicazione dei buffer patrimoniali e del MREL, preservando al contempo gli obiettivi prudenziali e di risoluzione.

3) Pagamenti elettronici: nuovo Protocollo d’intesa per ridurre i costi a carico degli esercenti

In data 15 giugno 2026, ABI, APSP, Assofin, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e FIPE hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa volto a promuovere la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione degli strumenti di pagamento elettronici sostenuti dagli esercenti.

Il Protocollo, che è aperto all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria, rappresenta un’evoluzione dell’accordo siglato nel luglio 2023 e si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi di pagamento, con l’obiettivo di favorire una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate dagli acquirer e, conseguentemente, di incentivare la concorrenza nel settore.

Tra le principali novità, il Protocollo (che avrà una durata di 24 mesi) estende il proprio ambito di applicazione agli esercenti con ricavi fino a Euro 750.000, ampliando così la platea dei beneficiari rispetto al precedente accordo, che era rivolto principalmente agli operatori con ricavi fino a Euro 400.000. Inoltre, gli acquirer aderenti saranno tenuti a rappresentare le proprie offerte commerciali mediante schemi standardizzati, differenziati in funzione della struttura commissionale adottata, al fine di assicurare maggiore semplicità, trasparenza e immediata comparabilità delle condizioni economiche applicate, incluse quelle relative ai dispositivi POS.

4) Corte di Cassazione: sui requisiti dell’autorizzazione alle indagini bancarie

Con l’ordinanza n. 19956/2026, pubblicata in data 15 giugno 2026, la Corte di Cassazione, Sezione V, ha precisato i requisiti che devono caratterizzare l’autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie nell’ambito dell’accertamento tributario.

In particolare, la Corte afferma che l’autorizzazione prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R. 600/1973, in materia di imposte dirette, e dall’art. 51, secondo comma, n. 7, del d.P.R. 633/1972, in materia di IVA, pur mantenendo natura di atto preparatorio e organizzativo nel diritto interno, costituisce il titolo legittimante dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente purché sia antecedente alle indagini e abbia un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti di tale ingerenza. In tal modo la stessa sarà considerabile conforme ai principi di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali sanciti dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dagli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo la Corte, di conseguenza, qualora il contribuente contesti specificamente la legittimità dell’attività istruttoria e l’autorizzazione risulti mancante o priva del contenuto essenziale richiesto, la documentazione bancaria acquisita sarà inutilizzabile in considerazione dell’invalidità dell’avviso di accertamento nella parte fondata su tali risultanze.

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5) Corte di Cassazione: la necessità di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti per la valutazione del merito creditizio va accertata caso per caso

Con la sentenza n. 19262/2026, pubblicata l’11 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui criteri di diligenza professionale che la banca deve osservare nella valutazione del merito creditizio di un’impresa, precisando in quali ipotesi risulta necessario acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti.

La Corte, premessa una disamina della normativa nazionale ed eurounitaria sulla valutazione del merito creditizio, ha sottolineato che la sola regolarità dei bilanci e l’assenza di segnalazioni o anomalie non consentono di escludere, in generale, la necessità per la banca di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti. Al riguardo si impone, piuttosto, una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, considerata la particolare incidenza dei debiti fiscali e previdenziali sull’equilibrio economico e finanziario dell’impresa.

La Cassazione ha d’altro canto rimarcato che il certificato dei carichi fiscali pendenti non deve essere acquisito per ogni finanziamento in modo automatico e indifferenziato, pur ove si tratti di finanziamento assistito da garanzia pubblica. L’adempimento può infatti pur sempre risultare superfluo in concreto, ad esempio per la conoscenza del cliente maturata nel tempo o per l’esiguità dell’importo finanziato.

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6) EBA: Q&A sull’applicazione dell’art. 207, par. 2, del CRR alle garanzie reali finanziarie nel rischio di credito di controparte

In data 29 maggio 2026, la European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato la risposta definitiva alla Q&A n. 7576/2025, fornendo un chiarimento interpretativo sull’applicazione dell’art. 207, par. 2, del Regolamento (UE) 2013/575 (“CRR”) alle garanzie reali finanziarie utilizzate nell’ambito del rischio di credito di controparte.

L’EBA precisa che, sia per le esposizioni calcolate mediante il metodo SA-CRR (metodo standardizzato per il rischio di credito di controparte), sia per quelle valutate con il metodo IMM (metodo del modello interno), possono essere riconosciute esclusivamente le garanzie reali finanziarie ammissibili ai sensi del quadro di attenuazione del rischio di credito previsto dal CRR. Ne consegue che tali garanzie devono soddisfare tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dall’art. 207, paragrafo 2 del CRR, secondo cui non deve sussistere una correlazione positiva significativa tra la qualità creditizia del debitore e il valore della garanzia reale.

Il chiarimento conferma pertanto che il requisito della mancanza di correlazione positiva significativa trova applicazione anche nell’ambito del framework prudenziale relativo al rischio di credito di controparte.