Corte di Cassazione: sull’ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato
Con la sentenza n. 20141/2026, pubblicata in data 16 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità della domanda di accesso al concordato minore presentata da un imprenditore cancellato dal registro delle imprese, chiarendo l’ambito applicativo dell’art. 33, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”).
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui la domanda di accesso al concordato minore proposta da un imprenditore già cancellato dal registro delle imprese deve ritenersi in ogni caso inammissibile, a prescindere dalla circostanza che si tratti di imprenditore individuale o collettivo e indipendentemente dalla natura liquidatoria o in continuità della proposta concordataria.
Secondo la Cassazione, la cancellazione dal registro delle imprese costituisce espressione della volontà dell’imprenditore di cessare definitivamente l’attività e, pertanto, esclude la possibilità di ricorrere a strumenti di regolazione della crisi finalizzati al risanamento dell’impresa. La Corte ha inoltre precisato che il tenore letterale dell’art. 33, comma 4, CCII non consente di introdurre distinzioni non previste dal legislatore tra imprenditore individuale e collettivo ovvero tra concordato liquidatorio e in continuità.
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