1) Corte di Cassazione: sul rapporto tra eccezione di inadempimento e obbligo di salvataggio
Con la sentenza n. 21567/2026, pubblicata il 24 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di riparto dell’onere della prova in caso di violazione dell’obbligo di salvataggio nei contratti assicurativi ex art. 1914 c.c.
La Suprema Corte ha anzitutto rammentato che, nel contratto di assicurazione, l’obbligo di salvataggio si qualifica come una prestazione di natura secondaria e strumentale, non ponendosi in rapporto di corrispettività con l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore. Tale ricostruzione troverebbe conferma nell’art. 1915 c.c., che ricollega alla violazione dell’obbligo di salvataggio la perdita totale o parziale del diritto all’indennità e non la risoluzione del contratto.
Da tale ricostruzione dell’obbligo di salvataggio consegue, secondo la Suprema Corte, che in relazione a tale fattispecie non può operare l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., in quanto la legge già prevede che un inadempimento a tale obbligo produce direttamente la liberazione totale o parziale dell’assicuratore dalla propria obbligazione principale.
La Suprema Corte ha da ciò concluso che l’assicuratore, allorché invoca una violazione dell’obbligo di salvataggio da parte dell’assicurato, non esercita un’eccezione di inadempimento, bensì deduce un fatto modificativo o estintivo dell’obbligazione indennitaria, il cui onere probatorio grava sull’assicuratore quale parte che deduce un fatto di tale natura, ai sensi dell’art. 2697, 2° comma, c.c.
2) Corte di Cassazione: nei contratti B2B conclusi telematicamente la mera “flaggatura” non soddisfa il requisito di approvazione specifica delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341, comma 2, c.c.
Con l’ordinanza n. 20945/2026, pubblicata il 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei contratti business-to-business (c.d. “B2B”) conclusi telematicamente, la mera “flaggatura” (ossia la spunta) di una casella dedicata all’approvazione delle clausole vessatorie non soddisfa il requisito di approvazione specifica imposto dall’art. 1341, 2° comma, c.c.
A fondamento di tale conclusione, la Corte ha richiamato l’art. 13, comma 1, del d.lgs. 70/2003, il quale stabilisce che le norme sulla conclusione dei contratti trovano applicazione anche quando il destinatario di un bene o di un servizio della società dell’informazione inoltra il proprio ordine per via telematica.
Ne consegue che le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto dall’acquirente mediante firma digitale, che può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. firma digitale leggera) qualora il contratto non sia soggetto a un obbligo di forma ad substantiam ai sensi dell’art. 1350 c.c.
A tal fine, il prestatore del servizio deve predisporre sul proprio sito web un apposito form che consenta la specifica approvazione delle clausole vessatorie mediante le modalità sopra indicate.
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