1) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. “Decreto Primo Maggio”

In data 27 giugno 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del decreto-legge 62/2026 (c.d. “Decreto Primo Maggio”), recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale, in vigore dal 28 giugno 2026.

Diverse sono state le modifiche apportate in sede di conversione rispetto al decreto-legge (analizzato qui). Tra queste, in particolare, si segnala l’adozione di una definizione espressa di trattamento economico complessivo, quale parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 della Costituzione e condizione per l’accesso agli esoneri contributivi, comprensivo delle voci retributive fisse e continuative, delle mensilità aggiuntive, delle indennità fisse e del welfare contrattuale generalizzato, con esclusione delle componenti variabili o discrezionali.

Sono previsti, inoltre, un nuovo limite massimo (di 36 mesi, salva diversa previsione del CCNL dell’utilizzatore) per le missioni a tempo determinato di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato ed una nullità espressa delle clausole volte a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

Si evidenzia, infine, l’introduzione in via sperimentale (fino al 31 dicembre 2029) di un nuovo regime per il distacco a fini di salvaguardia occupazionale.

2) COVIP: direttive sull’adesione automatica ai fondi pensione

In data 19 giugno 2026, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (“COVIP”) ha adottato la deliberazione recante direttive in tema di adesione automatica ai fondi pensione, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005, come modificato dalla legge 199/2025.

In particolare, la legge 199/2025 ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato a un fondo pensione, in sostituzione della previgente adesione tacita. La nuova disciplina non si applica alle assunzioni realizzate entro il 30 giugno 2026 né ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l’adesione alla previdenza complementare è automatica: il datore di lavoro deve fornire, al momento dell’assunzione, un’informativa sugli accordi collettivi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione e sulle scelte disponibili e il lavoratore è considerato aderente salva rinuncia da esercitare entro 60 giorni, restando il silenzio manifestazione della volontà di confermare l’adesione automatica. La rinuncia all’adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al d.lgs. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all’art. 2120 del codice civile.

L’adesione automatica, come previsto dalla normativa applicabile, opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili. In assenza di accordi o di contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini.

Anche ai lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 lavoratori e che risultino avere in essere, all’assunzione, un’adesione a una forma pensionistica complementare si applica l’adesione automatica, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni. Tale meccanismo non opera però qualora il lavoratore, iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando.