1) Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. Piano Casa
In data 3 luglio 2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 luglio 2026, n. 116 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 66/2026, recante disposizioni urgenti per il c.d. Piano Casa.
Rispetto alle previsioni del decreto-legge (già analizzate qui), la legge di conversione conferma le finalità generali del Piano Casa, ma interviene con modifiche rilevanti. In particolare, la legge:
chiarisce i confini soggettivi di applicazione del Piano Casa individuando la platea dei beneficiari (tra i quali rientrano anche i lavoratori sia privati sia pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, sanitario, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate);
precisa la disciplina dei soggetti attuatori e del relativo ambito operativo chiarendo che gli stessi possono essere non solo enti costituiti o partecipati da enti territoriali, ma anche – più in generale – tutti i soggetti che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e sociale; e
introduce un nuovo fondo di garanzia per l’accesso all’abitazione da parte di nuclei familiari con persone con disabilità e amplia le misure relative agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate e della Guardia di finanza.
La legge è entrata in vigore il 4 luglio 2026.
2) Corte di Cassazione: sulla vessatorietà della clausola penale nel preliminare di compravendita immobiliare concluso dal consumatore
Con la sentenza n. 21771/2026, pubblicata il 25 giugno 2026, la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata sulla vessatorietà delle clausole penali nei contratti preliminari di compravendita immobiliare conclusi tra professionista e consumatore, chiarendo che la previsione che consenta al promittente alienante di trattenere, in caso di mancata stipulazione del definitivo, l’intero acconto versato a titolo di penale non si sottrae al controllo di abusività.
La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato l’applicabilità della normativa consumeristica anche al contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ha sancito che, in conseguenza della predetta applicazione della normativa consumeristica e per effetto della disciplina introdotta dall’art. 1469-bis, terzo comma, n. 6, c.c., sussiste una presunzione di vessatorietà delle clausole che, in caso di inadempimento, prevedano il pagamento di una somma manifestamente eccessiva.
La Corte ha altresì precisato che la nullità di protezione può essere rilevata d’ufficio, anche in sede di legittimità e nel giudizio di rinvio, senza che il giudicato o le preclusioni processuali possano impedire l’effettività della tutela del consumatore. La riduzione giudiziale della penale manifestamente eccessiva non esclude, pertanto, la successiva verifica della sua eventuale vessatorietà.
Per consultare il provvedimento clicca qui.