1) Corte di Cassazione: sulla meritevolezza soggettiva del proponente nel concordato preventivo in continuità
Con l’ordinanza n. 22246/2026, pubblicata in data 29 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l’omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale.
La Suprema Corte ha ribadito che l’art. 112, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”) non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore proponente ai fini dell’omologazione del concordato in continuità aziendale; ciò che rileva è unicamente che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che non sia manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati, tra cui il soddisfacimento dei creditori.
Con riferimento agli atti di frode di cui all’art. 106 CCII, la Corte ha precisato che possono rilevare esclusivamente condotte dirette a frodare le ragioni dei creditori ovvero l’esposizione di passività inesistenti – e non anche la mera denuncia di debiti esistenti ma rimasti inadempiuti, come quelli tributari. Condotte censurabili del debitore, pertanto, non giustificano di per sé il rigetto dell’istanza di concordato, purché non abbiano impedito ai creditori di valutare consapevolmente l’idoneità e la convenienza del piano.
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2) Corte di Cassazione sulla composizione negoziata: presupposti, stato di insolvenza e sorte delle misure protettive in caso di apertura della liquidazione giudiziale
Con l’ordinanza n. 20846/2026, pubblicata in data 19 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato l’apertura della liquidazione giudiziale di una società, dichiarando altresì la perdita di efficacia del provvedimento di revoca delle misure protettive concesse nell’ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi (“CNC”).
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso concernenti la sussistenza delle condizioni per l’accesso alla CNC, rilevando che la Corte d’Appello, pur non escludendo in astratto tale possibilità in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, aveva accertato in concreto l’insussistenza delle condizioni di risanamento, stante lo stato di conclamata insolvenza della società. La Suprema Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura fallimentare valutare, incidenter tantum, l’inammissibilità dell’istanza di CNC.
Con riferimento alle misure protettive, la Corte ha precisato che, intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale, viene meno ogni presupposto per il mantenimento delle misure protettive ancillari alla CNC, con la conseguenza che ogni successiva pronuncia in materia è da considerarsi inutiliter data.
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