Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l’affitto d’azienda deve essere funzionalmente collegato alla regolazione della crisi
Con l’ordinanza n. 22931/2026, pubblicata l’8 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti del concordato preventivo in continuità indiretta fondato su uno o più contratti di affitto d’azienda e sulla portata della clausola “a qualunque altro titolo” prevista dall’art. 84, comma 2, c.c.i.i.
La Suprema Corte ha chiarito che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ammette una continuità indiretta fondata su un contratto di affitto tout court, bensì richiede una stretta funzionalità tra tale strumento e la proposta concordataria. A tal fine, occorre quindi che il contratto dia conto della proposta in preparazione o che sussista uno stretto collegamento, anche cronologico, tra l’accordo di godimento in favore del terzo e la presentazione della proposta.
Tale nesso deve fondarsi su criteri di effettività, concretezza e coincidenza temporale, e non può essere recuperato ex post valorizzando contratti conclusi molti anni prima del deposito della domanda, privi di riferimenti alla crisi aziendale, o non legati agli obblighi del piano successivamente presentato.
La Corte ha inoltre affermato che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, deve riguardare, ove parziale, almeno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale, precisando che la clausola “a qualunque altro titolo” riguarda fattispecie ulteriori rispetto a quelle tipiche dell’art. 84, comma 2, c.c.i.i., purché integrino i medesimi presupposti di funzionalità richiesti dalla prima parte della disposizione.
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