1) Corte di Cassazione Sezioni Unite: l’incapacità naturale esclude l’onere dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento entro sessanta giorni, ma non sospende né differisce il termine complessivo di duecentoquaranta giorni
Con la sentenza n. 23486/2026, pubblicata il 18 luglio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione forniscono chiarimenti sul rapporto fra incapacità naturale e decorrenza del termine di decadenza di sessanta giorni per l‘impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Già nel 2025 la Corte Costituzionale aveva affermato che, qualora il lavoratore versi in stato di incapacità naturale al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o durante i sessanta giorni successivi, l’onere della previa impugnazione stragiudiziale di cui all’art. 6 co.1, l. 604/1966, non opera e il licenziamento può essere impugnato entro il termine complessivo di duecentoquaranta giorni, anche direttamente con un ricorso al giudice del lavoro.
Le Sezioni Unite hanno ora aggiunto un ulteriore tassello a questo mosaico, sottolineando che la decadenza decorre dal momento di conoscenza dell’atto che si vuole impugnare. Conoscenza che, ai sensi del 1335 c.c., dettato dal legislatore per garantire la certezza dei rapporti giuridici, è presunta, salvo i casi di “impedimento oggettivo” della conoscibilità dell’atto: l’incapacità naturale, invece, opera sul piano soggettivo e non sortisce alcun effetto sulla presunzione ex art. 1335 c.c. con la conseguenza che la presunzione opera indipendentemente dalla capacità dello stesso di apprezzare il contenuto ed il valore dell’atto ricevuto e di determinarsi di conseguenza.
Di conseguenza, il termine di duecentoquaranta giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione della lettera di licenziamento anche per chi versa in uno stato di incapacità naturale.
2) Corte di Giustizia UE: nell’ambito della giustizia sportiva le sanzioni disciplinari devono poter essere sottoposte a un controllo giurisdizionale conforme al diritto dell’Unione
Con la sentenza del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui rinvii pregiudiziali del TAR Lazio in merito (i) all’applicabilità, da parte del giudice sportivo nazionale, di sanzioni consistenti nell’inibizione temporanea a esercitare attività professionali e (ii) alla successiva impossibilità di ricorrere davanti al giudice nazionale per l’annullamento o a sospensione dell’efficacia di tali sanzioni.
La Corte afferma anzitutto che le federazioni sportive nazionali, pur dotate di autonomia riconosciuta dal diritto interno, restano vincolate alle libertà fondamentali di circolazione. Gli articoli 45 e 56 TFUE non ostano a che una federazione sportiva nazionale infligga ai dirigenti sportivi un’inibizione temporanea a esercitare le attività professionali rientranti nella propria competenza a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili, purché le disposizioni che consentono tale sanzione perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale – quale la regolarità delle competizioni – e rispettino il principio di proporzionalità, con criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori assoggettabili a controllo giurisdizionale effettivo.
In secondo luogo, la pronuncia precisa che l’articolo 19 TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non ostano a una disciplina nazionale che limiti i poteri del giudice nazionale al solo risarcimento, escludendo annullamento delle sanzioni e misure cautelari, a condizione che almeno l’organo di giustizia sportiva di ultima istanza sia una “giurisdizione” indipendente e imparziale, precostituita per legge quanto a esistenza, composizione e organizzazione, con ruolo effettivamente giurisdizionale, procedimento rispettoso del contraddittorio e potere di controllo effettivo sulla sanzione.
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