1) Agenzia delle Entrate: pubblicata la Parte I della circolare n. 5/E con i chiarimenti sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
2) Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l’offerta di acquisto dell’azienda rileva ai fini della determinazione del valore di liquidazione
Con l’ordinanza n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla determinazione del valore di liquidazione del complesso aziendale nel concordato preventivo in continuità indiretta, nell’ipotesi in cui un terzo abbia offerto di acquistare l’azienda per un importo superiore alla stima atomistica dei singoli beni.
La Suprema Corte, premesso che il giudizio di ammissibilità della proposta richiede uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello previsto in sede di omologazione, ha precisato che tale controllo investe anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), c.c.i.i., quale elemento che assolve un’essenziale funzione informativa per l’esercizio consapevole del diritto di voto dei creditori e costituisce, al contempo, un parametro di legittimità della proposta ove il loro soddisfacimento segua il meccanismo della relative priority rule.
Da ciò consegue che, nel concordato in continuità indiretta, risulta illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’importo della maggiore offerta del terzo e assumere a parametro una stima inferiore fondata sulla disgregazione atomistica dei singoli beni aziendali, in quanto l’esistenza di tale maggiore offerta connota la stima inferiore come inidonea a rappresentare il concreto valore del complesso aziendale.
Per consultare il provvedimento clicca qui.