1) Agenzia delle Entrate: pubblicata la Parte I della circolare n. 5/E con i chiarimenti sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

In data 16 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a conclusione della consultazione pubblica, la Parte I della circolare n. 5/E, contenente i primi chiarimenti interpretativi su alcuni istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (il “CCII”).

La circolare, limitata ai profili di competenza dell’Agenzia, si concentra sul trattamento dei debiti tributari e contributivi nell’ambito della composizione negoziata della crisi (Titolo II, Capo I), del concordato semplificato (art. 25-sexies), del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) e della disciplina dei gruppi di imprese (Titolo VI).

Tra i principali chiarimenti figurano: la possibilità di falcidiare l’IVA nell’accordo transattivo della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis); l’individuazione dei debiti che possono essere inclusi nella transazione fiscale; il termine per la conclusione delle trattative; le modalità di presentazione della proposta di pagamento parziale e/o dilazionato di tributi, contributi e accessori; il tasso legale applicabile agli interessi sui debiti tributari; il termine per il voto del Tribunale; e l’ambito applicativo della dilazione dei pagamenti.

La Parte I si apre con una ricostruzione dell’evoluzione della disciplina della crisi d’impresa, dalla Legge Fallimentare al vigente CCII. La circolare è articolata in quattro parti: la prima dedicata ai nuovi istituti del Codice; la seconda al sovraindebitamento; la terza agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; la quarta alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. Le restanti parti saranno pubblicate al termine delle consultazioni in corso e di quelle future.

2) Corte di Cassazione: nel concordato in continuità indiretta l’offerta di acquisto dell’azienda rileva ai fini della determinazione del valore di liquidazione

Con l’ordinanza n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla determinazione del valore di liquidazione del complesso aziendale nel concordato preventivo in continuità indiretta, nell’ipotesi in cui un terzo abbia offerto di acquistare l’azienda per un importo superiore alla stima atomistica dei singoli beni.

La Suprema Corte, premesso che il giudizio di ammissibilità della proposta richiede uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello previsto in sede di omologazione, ha precisato che tale controllo investe anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), c.c.i.i., quale elemento che assolve un’essenziale funzione informativa per l’esercizio consapevole del diritto di voto dei creditori e costituisce, al contempo, un parametro di legittimità della proposta ove il loro soddisfacimento segua il meccanismo della relative priority rule.

Da ciò consegue che, nel concordato in continuità indiretta, risulta illegittimo escludere dal valore di liquidazione l’importo della maggiore offerta del terzo e assumere a parametro una stima inferiore fondata sulla disgregazione atomistica dei singoli beni aziendali, in quanto l’esistenza di tale maggiore offerta connota la stima inferiore come inidonea a rappresentare il concreto valore del complesso aziendale.

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