1) Commissione Europea: in consultazione la nuova bozza delle Linee Guida sulle concentrazioni

Il 30 aprile 2026, la Commissione europea ha posto in consultazione la bozza delle nuove Linee Guida sulle concentrazioni (Draft Merger Guidelines), destinate a sostituire le Linee Guida relative alle concentrazioni orizzontali del 2004 e a quelle non orizzontali del 2008, poiché ritenute non più adeguate nel mutato contesto geopolitico e commerciale, anche alla luce dell’evoluzione della prassi decisionale della Commissione europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La bozza propone un quadro analitico aggiornato che, pur confermando la centralità della tutela della concorrenza a beneficio di consumatori e mercati, integra nella valutazione delle operazioni elementi quali la scala industriale, la competitività globale, la capacità innovativa, la sostenibilità e la resilienza delle imprese. L’obiettivo dichiarato è offrire un contesto giuridicamente ed economicamente solido, esaustivo e duraturo, applicabile a tutti i settori economici.

La consultazione scritta sarà affiancata da un workshop tecnico con gli stakeholder in programma per il 10 giugno 2026, mentre lo studio economico sugli effetti dinamici delle concentrazioni – commissionato dalla stessa Commissione – sarà presentato a settembre. La finalizzazione delle nuove Linee Guida è attesa per il quarto trimestre del 2026.

La consultazione rimarrà aperta fino al 26 giugno 2026.

2) Commissione Europea: adottato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per i settori colpiti dalla crisi legata al conflitto in Medio Oriente che sarà operativo sino al 31 dicembre 2026

In data 29 aprile 2026, la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato volto a consentire agli Stati membri di sostenere le imprese maggiormente colpite dalla crisi in Medio Oriente e dal conseguente incremento dei costi energetici e delle materie prime.

Il quadro temporaneo, applicabile fino al 31 dicembre 2026, introduce misure di sostegno dedicate, in particolare, ai settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti e alle imprese energivore, prevedendo anche procedure semplificate per l’erogazione di aiuti di importo limitato. Durante il periodo di applicazione del quadro la Commissione ne rivedrà periodicamente il contenuto, la portata e la durata alla luce degli sviluppi in Medio Oriente e della situazione economica generale.

Sono previste dalla Commissione diverse forme di sostegno per le imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dei trasporti; il quadro, inoltre, comprende un adeguamento temporaneo della disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita, per far fronte all’aumento dei costi relativi all’energia elettrica.

Resta fermo l’obbligo di notifica delle misure nazionali alla Commissione, che ha tuttavia annunciato un iter autorizzativo accelerato.

3) TAR Campania: in house providing e ricorso all’affidamento di prestazioni a terzi

Con la sentenza n. 742/2026, pubblicata in data 20 aprile 2026, il TAR Campania – Salerno ha chiarito che il modello dell’in house providing non richiede necessariamente che la società affidataria esegua integralmente il servizio mediante proprie risorse umane e strumentali. È pertanto ammesso l’affidamento a terzi di specifiche prestazioni, purché i relativi operatori siano selezionati nel rispetto dei principi di evidenza pubblica.

Infatti, se l’impresa privata che concorre a una procedura di gara può liberamente individuare il proprio subappaltatore, in quanto l’efficienza dell’affidamento è assicurata dall’applicazione dei criteri di gestione imprenditoriale nel contesto della concorrenza di mercato, nel caso della società in house, invece, tali criteri non sono sufficienti alla corretta gestione di risorse, in ultima analisi, pubbliche, con la conseguenza che la scelta del subappaltatore deve eseguire le regole pubblicistiche.

Il TAR ha, inoltre, precisato che la responsabilità dell’esecuzione del servizio resta in capo alla società in house, la quale mantiene un ruolo di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività esternalizzate, assicurando il corretto ed efficiente svolgimento del servizio complessivamente affidato.

Per consultare il provvedimento clicca qui.

4) Consiglio di Stato: la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna

Con sentenza n. 2993/2026, pubblicata il 15 aprile 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità di sanare un’opera edilizia abusiva realizzata in un’area soggetta a vincoli paesaggistici.

Richiamando la pregressa giurisprudenza amministrativa, che aveva chiarito come la disciplina sul c.d. “terzo condono” fosse applicabile alle opere abusivamente realizzate in aree vincolate solo se le stesse potessero essere qualificate come “opere minori”, i Giudici – per quanto attiene alle aree gravate da vincoli di natura paesaggistica – hanno ulteriormente chiarito che, in tali casi, le Amministrazioni debbono altresì considerare se l’intervento in questione sia effettivamente idoneo a determinare un impatto pregiudizievole rispetto al contesto paesaggistico in cui lo stesso si inserisce.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato, qualora le opere realizzate abusivamente abbiano natura esclusivamente interna e dunque non visibile dall’esterno, non può configurarsi in concreto alcun pregiudizio in termini paesaggistici.

Pertanto, qualora venga avanzata domanda per la sanatoria di un’opera abusiva ricadente in un’area gravata da vincoli paesaggistici e la stessa di configuri alla stregua di un’“opera minore” e abbia valenza soltanto interna, l’applicabilità della disciplina della sanatoria di cui al c.d. “terzo condono” è legittima purché tali circostanze vengano debitamente attestate dal soggetto richiedente e non vengano contestate da parte dell’Amministrazione.

Per consultare il provvedimento clicca qui.

5) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana: in materia di lottizzazione abusiva è illegittima l’applicazione delle misure ablatorie in modo automatico nei confronti dell’acquirente sopravvenuto dell’area in questione

Con la sentenza n. 246/2026, pubblicata in data 14 aprile 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affrontato il tema dei limiti dei poteri repressivi dei Comuni in materia di lottizzazione abusiva e della tutela degli acquirenti in buona fede.

In primo luogo, viene fornito un chiarimento sull’istituto della lottizzazione abusiva, il quale “si colloca nel punto di massimo attrito tra tre ordini di esigenze: da un lato, la tutela pubblica della pianificazione e del governo del territorio, bene primario e non disponibile; dall’altro, la disciplina della circolazione immobiliare, che l’ordinamento costruisce attorno alla forma pubblica, alla pubblicità legale, agli obblighi documentali e agli strumenti di conoscibilità del rischio urbanistico, a fini di garanzia della generale sicurezza del commercio giuridico; dall’altro ancora, il complesso delle garanzie procedimentali e sostanziali, oggi inevitabilmente lette anche alla luce del sistema multilivello convenzionale e costituzionale, che si impongono allorché la reazione dell’ordinamento, anziché arrestarsi a misure interdittive o ripristinatorie classiche, tenda a proiettarsi verso un esito ablatorio, nella forma dell’acquisizione gratuita o, nel diverso circuito, della confisca”.

In particolare, la decisione ribadisce che l’amministrazione non può applicare automaticamente le misure sanzionatorie previste dal Testo Unico Edilizia senza prima garantire il rispetto delle regole del procedimento amministrativo; il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti coinvolti, consentendo loro di partecipare e di far valere le proprie difese.

Il giudice amministrativo sottolinea, inoltre, la necessità di distinguere la posizione di eventuali responsabili dell’abuso da quella dei terzi che abbiano acquistato l’immobile senza consapevolezza dell’illecito urbanistico. In tali ultimi casi, assumono ulteriore rilievo la buona fede e l’affidamento del soggetto terzo, che impongono alla pubblica amministrazione un onere rafforzato di istruttoria e di motivazione quando l’azione pubblica tenda allo spossessamento del bene in capo al terzo sopravvenuto.

Per consultare il provvedimento clicca qui.