1) Corte di Cassazione: sulla mancata pattuizione per iscritto di clausole contrattuali e onere della prova

Il titolare di conto bancario che agisca per la ripetizione di somme percepite dalla banca sull’assunto della nullità di singole clausole contrattuali per loro mancata pattuizione per iscritto, non può successivamente allegare la mancata pattuizione per iscritto del contratto medesimo, circostanza il cui onere della prova grava comunque sull’attore e non può ritenersi soddisfatto dal mero inadempimento della banca a una richiesta ex art. 119, 4° comma, TUB.

Con l’ordinanza n. 12216/2026, pubblicata in data 1 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di azione di ripetizione dell’indebito promossa dal titolare di un conto bancario nei confronti dell’istituto di credito, precisando gli oneri di allegazione e prova gravanti sull’attore che alleghi la mancata pattuizione per iscritto di singole clausole contrattuali o dello stesso contratto di conto.

La controversia oggetto di giudizio riguardava l’azione promossa da una società per ottenere, tra le altre cose, l’accertamento della nullità delle pattuizioni sugli interessi passivi ultralegali applicati dalla banca su due conti anticipi, in quanto non pattuite per iscritto, e la correlativa condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme addebitate a tale titolo.

In sede di appello avverso la sentenza di primo grado, integralmente favorevole all’attrice, la Corte d’Appello aveva riformato la pronuncia del Tribunale sul punto, sulla base di due considerazioni. In primo luogo, la Corte d’Appello aveva ritenuto che, avendo l’attrice allegato nell’atto introduttivo in primo grado la mancata pattuizione per iscritto solo delle clausole sugli interessi passivi, essa fosse decaduta dalla possibilità di allegare la mancata pattuizione per iscritto degli stessi contratti di conto anticipi. In secondo luogo, la Corte d’Appello ha ritenuto che, anche ritenendo l’attrice legittimata ad ampliare in tal senso la propria domanda, sarebbe comunque gravato su di essa l’onere di provare la mancata pattuizione per iscritto dei contratti, che avrebbe dovuto essere soddisfatto mediante una previa richiesta di copia dei contratti alla banca (ex art. 117, 1° comma, TUB) o mediante un’istanza per l’esibizione degli stessi nel corso del processo (ex art. 210 c.p.c.).

Avverso tali statuizioni della Corte d’Appello, la società ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione incentrati sulla tesi secondo cui sarebbe gravato sulla banca l’onere di provare la pattuizione per iscritto dei contratti di conto anticipi, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

In via preliminare, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui “il correntista che reclama la restituzione di somme indebitamente versate in ragione di clausole nulle deve provare l’inesistenza della causa dei pagamenti, producendo in giudizio il contratto che contiene siffatte clausole”.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha qualificato come anzitutto inammissibili i due motivi di ricorso in esame, perché diretti contro un capo accessorio della sentenza impugnata (quello sulla prova della mancata pattuizione per iscritto dei contratti) anziché contro il vero capo decisivo della sentenza (quello che aveva ritenuto il tema del contendere come circoscritto alla mancata pattuizione per iscritto di singole clausole contrattuali).

I due motivi di ricorso sono stati dunque ritenuti inammissibili, in quanto “la ricorrente contesta le decisioni impugnate riguardo alla regolamentazione dell’onere probatorio sulla mancata pattuizione per iscritto dei contratti di conto anticipi, considerato che la Corte d’Appello ha affrontato tale argomento solo in via ipotetica, dopo aver rilevato che le contestazioni articolate con l’atto di citazione originario si erano incentrate solo sulla mancanza della pattuizione scritta di alcune clausole e che, quindi, la [società] non aveva dedotto, in primo grado, che i contratti dei conti anticipi fossero stati stipulati solo verbalmente”.

A ogni modo, la Corte di Cassazione ha ritenuto altresì infondati i due motivi di ricorso della società attinenti all’onere della prova, ritenendo che l’onere della prova della mancata pattuizione per iscritto dei contratti non potesse ritenersi soddisfatto dal solo inadempimento dell’istituto di credito alla richiesta ex art. 119, 4° comma, TUB formulata dalla società prima dell’avvio del giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha in particolare rilevato che “la ricorrente non ha dedotto di aver lamentato, in primo grado, il mancato adempimento, da parte della Banca, dell’obbligo di consegna dei contratti di conto anticipi al momento della loro stipulazione, ex art. 117, co. 1, TUB, per cui, in assenza di tale lamentela, non sussisteva alcun onere della Banca di dimostrare di aver adempiuto detta consegna”. La Corte ha inoltre rigettato un ulteriore argomento della società incentrato sull’avvenuta produzione in giudizio, da parte della banca, dei contratti di conto corrente ma non anche dei contratti di conto anticipi, osservando che da tale circostanza “n[on] si può trarre alcuna prova […] circa la pattuizione per iscritto delle clausole dei contratti di conto anticipi”.

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2) Corte di Cassazione: la clausola di un contratto di fideiussione che deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. è vessatoria ove il garante sia un consumatore

La clausola del contratto di fideiussione che deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. dispensando il creditore dal rispetto del termine semestrale per agire contro il debitore principale è vessatoria e nulla ove il garante sia un consumatore, con la conseguenza che la sua invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Con l’ordinanza n. 11858/2026, pubblicata in data 29 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di una clausola di deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. inserita nelle condizioni generali di un contratto di fideiussione a carico di un consumatore, confermandone la nullità in quanto vessatoria e ribadendo il dovere del giudice di rilevarne d’ufficio la nullità.

La vertenza oggetto di giudizio traeva origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro due fideiussori per il pagamento di somme dovute da una società debitrice principale. In entrambi i gradi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i due fideiussori avevano opposto come la banca dovesse ritenersi decaduta dalla possibilità di far valere la garanzia personale, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (ex art. 1957, 1° comma, c.c.) e doveva ritenersi nulla, in quanto vessatoria ai sensi della normativa di protezione dei consumatori, la clausola di deroga all’art. 1957, 1° comma, c.c. pattuita nel contratto di fideiussione. La Corte d’Appello aveva però rigettato tale eccezione degli opponenti, ritenendo che, avendo questi ultimi omesso di formularla nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essi fossero decaduti dalla possibilità di sollevarla nel corso del giudizio di merito.

Investita del ricorso per Cassazione dei due opponenti, la Corte di Cassazione ha anzitutto confermato che “è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi, ivi previsto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”. Ciò in quanto, “nel derogare in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale, previsto dall’art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella del debitore principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita Banca creditrice”.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che la citata disciplina consumeristica, ora confluita nel Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), “si affianca a quella – altra e diversa ma concorrente – ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti”.

Da ciò la Corte di Cassazione ha tratto la conclusione che, rispetto a una clausola di deroga dell’art. 1957, 1° comma, c.c. a carico di un fideiussore consumatore, “sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l’unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore”, conseguendone una “lesione dell’autonomia privata del consumatore […] [che] fonda allora sia nell’una che nell’altra ipotesi l’applicazione della disciplina di protezione in argomento”.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha dunque cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello, in quanto, omettendo di fare applicazione della suddetta disciplina di protezione dei consumatori, “la corte di merito ha omesso di verificare d’ufficio la portata della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi di clausola vessatoria che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

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