1) Corte di Cassazione: sul mobbing in caso di continui richiami ingiustificati

Con la sentenza n. 12547, pubblicata in data 4 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che l’attuazione di controlli particolarmente insistenti ed ingiustificati da parte del datore di lavoro può rilevare, insieme ad altre condotte, ai fini della configurazione di una fattispecie di mobbing.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di un’ipotesi di mobbing nel caso comportamenti di carattere persecutorio, motivati da un intento vessatorio e tenuti in modo sistematico e prolungato nel tempo da parte di un superiore nei confronti di un lavoratore dipendente. Nello specifico, considerato l’insieme delle condotte tenute dai superiori nei confronti del dipendente, tutte connotate dal necessario animus nocendi e consistenti in un’ingiustificata ed eccessiva attività di controllo, in una sistematica disparità di trattamento rispetto ai colleghi, in continui e immotivati richiami, nell’immotivata negazione di permessi oltre che nell’accertato demansionamento, risulta secondo la Suprema Corte rispettata la nozione di mobbing.

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2) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 30 aprile 2026, n. 62 recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale

In data 30 aprile 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”, entrato in vigore il 1 maggio 2026.

Il provvedimento si articola lungo tre direttrici principali:

  • incentivi all’occupazione:sono previsti esoneri contributivi per l’assunzione di donne, giovani e disoccupati nella c.d. Zona economica speciale per il Mezzogiorno. Il decreto prevede inoltre l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati riconosciuto ai datori di lavoro che, nel periodo 1° agosto – 31 dicembre 2026, stabilizzino con contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi — instaurati entro il 30 aprile 2026 — con lavoratori under 35 privi di precedenti esperienze di lavoro subordinato stabile;
  • salario giusto:si definisce il concetto di “salario giusto” ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 della Costituzione, con un rimando al “trattamento economico complessivo” previsto dai contratti collettivi nazionali “stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro”. L’accesso ai benefici previsti dal decreto viene espressamente subordinato all’applicazione di tale standard retributivo; e
  • contrasto al caporalato digitale: il decreto interviene in particolare sui criteri di qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale, stabilendo che quest’ultimo si presume di natura subordinata, salvo prova contraria, quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica. Vengono inoltre potenziati gli obblighi di trasparenza e i meccanismi di vigilanza a carico degli operatori digitali.