1) Consiglio di Stato sul diritto di prelazione e sul Project Financing: una precisazione processuale di grande rilevanza pratica

Con la sentenza n. 3805/2026, pubblicata in data 14 maggio 2026, il Consiglio di Stato (“CdS”), in ossequio al principio della domanda, si è formalmente allineato alla Corte di Giustizia UE (sentenza 5 febbraio 2026, C-810/24) sulla contrarietà del diritto di prelazione previsto dalla disciplina italiana in materia di Project Financing rispetto ai principi comunitari di concorrenza e parità di trattamento, aggiungendo una precisazione di carattere processuale, ma di grande rilievo pratico.

In particolare, il CdS, il cui oggetto di scrutinio del provvedimento de quaè […] se, e in che termini, la pronuncia resa dalla Corte di giustizia produce effetti sulla legittimità dell’impugnata determina di aggiudicazione […] in quanto fondata sull’esercizio del diritto di prelazione”, ha ritenuto che il contrasto tra il diritto di prelazione e il diritto UE configuri un vizio di annullabilità e non di nullità delle clausole dei bandi di gara che lo prevedano.

Tale precisazione è di fondamentale importanza in quanto l’eventuale clausola di un bando che preveda ancora il diritto di prelazione non scompare automaticamente, ma dev’essere autonomamente impugnata da parte del concorrente interessato.

Dunque, qualora non venga presentato ricorso, la clausola che preveda il diritto di prelazione resta efficace, non potendo il giudice procedere d’ufficio alla sua disapplicazione.

Per consultare il provvedimento clicca qui.

2) TAR Lombardia: la Fondazione Teatro alla Scala è un organismo di diritto pubblico ed è pertanto tenuta all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici

Con sentenza n. 2271/2026, pubblicata in data 11 maggio 2026, il TAR Lombardia ha stabilito che la Fondazione Teatro alla Scala di Milano (“Fondazione”) vada inquadrata quale organismo di diritto pubblico con la conseguenza che la stessa soggiace – quando procede ad affidare contratti di lavori, servizi e forniture – all’applicazione delle norme dell’evidenza pubblica di cui al Codice dei Contratti Pubblici.

La pronuncia in esame, da un lato, ripercorre l’orientamento giurisprudenziale dedicato all’organismo di diritto pubblico sviluppatosi in seno alla Corte di Giustizia UE mentre, dall’altro, esamina la Fondazione nel suo complesso, considerando tutte le sue peculiarità, arrivando però a ritenere che queste ultime non siano idonee a dimostrare la sua estraneità rispetto alla classificazione come organismo di diritto pubblico.

La Fondazione, infatti, secondo i Giudici milanesi, soddisfa tutti i tre requisiti, di matrice comunitaria, necessari alla qualificazione di un soggetto quale organismo di diritto pubblico: (a) il requisito personalistico, trattandosi di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato; (b) il requisito dell’influenza dominante del soggetto pubblico, trattandosi di ente sottoposto a un controllo pubblico stringente; (c) il requisito teleologico, in quanto è destinata a promuovere la cultura musicale e dunque a soddisfare bisogni di interesse generale di natura non industriale e commerciale.

Per consultare il provvedimento clicca qui.

3) Commissione Europea: in consultazione le norme sugli aiuti di Stato per il trasporto aereo

In data 11 maggio 2026, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul progetto di revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore del trasporto aereo.

Il progetto aggiorna il quadro vigente dal 2014, alla luce delle profonde trasformazioni subite dal settore: dalla pandemia da COVID-19 alla crisi energetica, fino agli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo.

Le principali novità riguardano:

  • gli aiuti al funzionamento degli aeroporti regionali:
    • saranno ammissibili esclusivamente per gli scali con meno di un milione di passeggeri annui;
    • per quelli fino a 500.000 passeggeri è prevista un’esenzione automatica nell’ambito del nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (atteso entro fine 2026);
    • gli aeroporti tra 500.000 e un milione di passeggeri potranno invece beneficiare degli aiuti al funzionamento a favore di aeroporti fino a un milione di passeggeri all’anno per un periodo transitorio di cinque anni;
  • gli aiuti agli investimenti che saranno ammissibili solo per gli aeroporti che contano fino a tre milioni di passeggeri all’anno, con requisiti ambientali più stringenti per le nuove infrastrutture;
  • la soppressione gli aiuti all’avviamento per nuove rotte.

Inoltre, la Commissione ritiene che il settore del trasporto aereo possa beneficiare di misure di aiuto di Stato specifiche per la decarbonizzazione, già previste nelle norme esistenti quali la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia, l’imminente nuovo regolamento generale di esenzione per categoria e la disciplina per gli aiuti di Stato nell’ambito del patto per l’industria pulita.

La consultazione rimarrà aperta fino all’11 giugno 2026.