1) Corte di Cassazione: sul diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo (anche concluso prima del 25 luglio 2021), di ricevere la restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula

In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, ivi inclusi non soltanto i costi recurring, ma anche i costi up front, pur ove la stipulazione del contratto sia avvenuta prima del 25 luglio 2021.

Con l’ordinanza n. 13328/2026, pubblicata in data 8 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo concluso prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB.

La vertenza traeva origine dall’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione, in occasione della quale la banca aveva riconosciuto al consumatore una riduzione limitata ai soli costi riferibili alla vita residua del contratto, escludendo invece la rimborsabilità pro quota delle commissioni alla rete distributiva, in quanto qualificabili come costi up front. Il consumatore aveva quindi agito in giudizio per ottenere la restituzione della quota non goduta di tali commissioni up front, ottenendo un esito favorevole in entrambi i gradi di merito. A fondamento della decisione, le corti territoriali avevano richiamato il principio, affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Lexitor (causa C-383/18) secondo cui la riduzione del costo totale del credito prevista dall’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve estendersi a tutti i costi posti a carico del consumatore, e dunque non solo ai soli costi recurring ma anche ai costi up front.

La banca finanziatrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 dovesse continuare ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, con conseguente rimborsabilità dei soli costi recurring.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha anzitutto richiamato la sentenza Lexitor, sottolineando che tale pronuncia della Corte di giustizia ha “sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all’erogazione del credito”.

La Corte ha quindi esaminato la disposizione transitoria di cui all’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021. Rilevando che l’originaria formulazione di tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 2022, ha da quest’ultima tratto conferma del principio per cui “in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB”, con riferimento a “ogni singola voce di costo sostenuta dallo stesso [consumatore] in relazione al concesso finanziamento, che sia up front o recurring”.

La Suprema Corte ha poi escluso che la successiva modifica della stessa disposizione transitoria, operata dalla l. n. 103/2023, potesse giustificare una diversa conclusione, osservando che nella disposizione è ora “letterale il richiamo al rispetto del diritto dell’Unione europea e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: se il legislatore ha voluto sottolineare che per i contratti sottoscritti prima del 25/07/2021, si applica il vecchio testo dell’art. 125 sexies TUB nel rispetto del diritto dell’UE, come interpretato dalla CGUE, è evidente che tale articolo debba essere ancora interpretato secondo i dettami della sentenza “Lexitor”, con conseguente rimborsabilità anche dei costi up front in proporzione alla durata effettiva del finanziamento”. Ha inoltre precisato che nel novero dei costi up front devono farsi rientrare le commissioni di intermediazione, seppur riversate dall’istituto di credito all’intermediario finanziario, in quanto “tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vanno compresi (trattandosi di “costo totale”) anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell’interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione”.

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2) Corte di Cassazione, Sezioni Unite: sulla perizia contrattuale (e sulle condizioni necessarie affinché la stessa assuma la natura di arbitrato)

La perizia contrattuale si distingue dall’arbitrato se non è preclusa ad alcuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria avente ad oggetto la controversia o porzione di controversia affidata al perito, e la sua attivazione comporta un effetto interruttivo, di giorno in giorno, per tutta la durata delle operazioni peritali.

Con la sentenza n. 11959/2026, pubblicata in data 30 aprile 2026, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla natura della perizia contrattuale, chiarendo il suo rapporto con la possibilità per le parti di agire in giudizio e con il decorso dei termini di prescrizione.

La controversia traeva origine dall’azione promossa da un assicuratore per ottenere, tra le altre cose, l’accertamento della prescrizione del diritto di un’assicurata all’indennizzo. L’assicurata aveva eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che le questioni relative all’individuazione e alla quantificazione del danno dovessero essere rimesse, in forza delle condizioni generali di polizza, a un collegio arbitrale. Nei gradi di merito, la domanda dell’assicuratore era stata accolta sul rilievo per cui il rimedio convenzionale era stato invocato dopo il decorso del termine biennale di prescrizione. Inoltre, la Corte d’Appello aveva ravvisato nelle condizioni generali di polizza non una clausola compromissoria, bensì una disciplina dell’eventuale ricorso a una perizia contrattuale in caso di disaccordo sull’individuazione e quantificazione del danno, senza alcuna rinuncia delle parti a esercitare i propri diritti davanti al giudice ordinario.

Investite del ricorso proposto dall’assicurata, le Sezioni Unite hanno preso avvio dalla pluralità di forme che la perizia contrattuale può assumere nella prassi e dal rilievo per cui, pur trovando essa fondamento “in una pattuizione contrattuale che fa ricorso allo schema del mandato collettivo”, la sua natura “non si presta a essere definita in termini generali e assoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche della pattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in volta viene in rilievo”.

La Corte ha poi richiamato i tratti distintivi dell’arbitrato, osservando che “[l]a devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica”.

Ne consegue, secondo la Corte, che solo in presenza di una simile rinuncia “la perizia contrattuale può assumere, per il suo peculiare contenuto ed ove esso sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ., natura di arbitrato irrituale e precludere al giudice ordinario, ad adire il quale le parti hanno rinunciato, di pronunciare sulla controversia”.

Per converso, in mancanza di tale rinuncia “la perizia contrattuale (per così dire “pura”) non riveste natura di arbitrato, ma costituisce una figura negoziale pienamente atipica […] [che] comporta un vincolo negoziale di valorizzazione del risultato della perizia contrattuale soltanto ove la stessa sia esperita e portata a compimento, ma non una rinuncia alla giurisdizione”.

Con riferimento alla perizia contrattuale “pura”, le Sezioni Unite hanno dunque escluso che possa ricorrere “una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilità del credito, con relativa improponibilità della domanda”, atteso che “nel caso della perizia contrattuale (c.d. “pura”), non si verte in ipotesi di rinuncia temporanea alla tutela giurisdizionale, per cui non trova impedimento alcuno l’esercizio in giudizio della pretesa creditoria”. Al contrario, l’avvio e la prosecuzione del procedimento peritale “risulta incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934, comma 1, cod. civ., […] giustifica il decorso della prescrizione e fa sì che l’effetto interruttivo si riproduca per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste la perizia contrattuale”, di giorno in giorno.

Le Sezioni Unite hanno dunque enunciato i seguenti principi di diritto:

  • “la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere”;
  • la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter proc. civ. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare”;
  • la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata”;
  • l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito”.

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