1) Corte di Giustizia UE: registro dei titolari effettivi e trust
In data 21 maggio 2026, la Corte di Giustizia UE (cause riunite C-684/24 e C-685/24) si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina italiana relativa al registro dei titolari effettivi, con particolare riferimento agli obblighi informativi gravanti sulle società fiduciarie in relazione ai mandati fiduciari.
La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di qualificare i mandati fiduciari di diritto italiano come istituti giuridici affini ai trust ai sensi della normativa antiriciclaggio europea, con conseguente applicazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva al relativo registro.
La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale: (i) che ricomprenda tali mandati fiduciari tra gli istituti affini ai trust, qualora presentino caratteristiche idonee a determinare una separazione tra il soggetto che amministra o gestisce beni e il soggetto nel cui interesse tali attività vengono svolte; (ii) che consenta l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, al ricorrere di determinate condizioni; (iii) che conferisca ad un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. Di contro, ad avviso della Corte, la normativa europea non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare, in caso di mancata concessione di tale deroga, di una tutela giuridica provvisoria.
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2) Corte di Cassazione: gli amministratori senza deleghe degli intermediari vigilati rispondono delle omissioni nei controlli
Con l’ordinanza n. 13317/2026, pubblicata in data 8 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui doveri di vigilanza gravanti sugli amministratori privi di deleghe operative nell’ambito degli intermediari vigilati, confermando la legittimità di una sanzione irrogata da Banca d’Italia nei confronti di un ex consigliere di amministrazione.
La Suprema Corte ha ribadito che l’assenza di deleghe gestionali non esonera gli amministratori dall’obbligo di esercitare un controllo effettivo sull’operato degli organi delegati e sull’andamento della società. In particolare, il dovere di vigilanza non può ridursi a una mera “prestazione di attesa”, ma richiede un’attività concreta di monitoraggio, acquisizione di informazioni e verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e di controllo. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il comportamento degli amministratori stridesse con l’obbligo gravante in capo agli stessi di coltivare un’effettiva dialettica interna all’organizzazione aziendale (risultata invece carente), sui profili sostanziali di adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell’operatività aziendale.
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