1) L’Assemblea Capitolina approva il nuovo Regolamento Edilizio di Roma Capitale

In data 12 maggio 2026, l’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio di Roma Capitale, aggiornato con gli obiettivi della Strategia di Adattamento Climatico e del Piano Clima approvati nel 2025.

La delibera, proposta dall’Assessorato all’Urbanistica, ha come obiettivo garantire la sostenibilità ambientale, l’adattamento climatico e la qualità urbana degli gli interventi edilizi a Roma. In particolare, il provvedimento ridefinisce criteri e requisiti per gli interventi edilizi alla luce delle più recenti normative europee e nazionali in materia energetica e ambientale.

Tra gli obiettivi principali del provvedimento, il contrasto alle isole di calore urbane attraverso misure concrete per migliorare il microclima cittadino; particolare attenzione viene, inoltre, dedicata al risparmio energetico e idrico.

2) Corte di Cassazione: sulla postergazione dei finanziamenti derivanti dalla locazione tra socio e società

Con ordinanza n. 13672/2026, pubblicata in data 11 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di finanziamenti dei soci a favore delle società con particolare riferimento all’ipotesi di concessione alla società di un immobile in locazione.

In particolare, la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto: “il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo”.

La Suprema Corte riprende poi l’interpretazione dell’art. 2467, chiarendo che la nozione di “finanziamenti dei soci” deve considerarsi nella forma più estesa possibile così da includervi anche qualunque posizione giuridica soggettiva che sia qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, senza che rilevi lo schema giuridico di volta in volta utilizzato.

In tal caso, lo stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento costituisce, secondo la Corte, un fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento operato dal socio in favore della società.

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