1) Corte di Cassazione: sulla domanda per strumenti di regolazione della crisi a composizione negoziata conclusa

Con l’ordinanza n. 13997/2026, pubblicata in data 13 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto in materia di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza in pendenza di procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.

La Corte ha chiarito che “il disposto dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un’eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII; l’ammissibilità della domanda in tal modo differibile, tuttavia, non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e dunque entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto”.

L’eccezione di cui all’art. 40, comma 10, ultimo periodo, è, quindi, funzionale a finalizzare l’esito delle trattative intercorse nel procedimento di composizione negoziata, contemperando l’esigenza di favorire la ristrutturazione con quella di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento.

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2) ESMA: pubblicato il resolution briefing sull’uso degli strumenti di risoluzione nella pianificazione delle crisi delle CCP

In data 13 maggio 2026, la European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato un documento sull’utilizzo efficace degli strumenti di risoluzione nella pianificazione delle crisi delle controparti centrali (“CCP”), elaborato nell’ambito del quadro normativo stabilito dal Regolamento (UE) 2021/23 relativo al risanamento e alla risoluzione delle CCP (“CCPRRR”).

Le indicazioni dell’ESMA sono rivolte alle autorità nazionali di risoluzione e si propongono di fornire orientamenti pratici in merito all’operatività degli strumenti di svalutazione o conversione utilizzabili nelle situazioni di crisi delle CCP (i c.d. write down and conversion of instruments tool – “WDCI”).

In particolare, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero definire i dati rilevanti che le CCP devono raccogliere, al fine di calibrare le risorse disponibili attraverso un WDCI. Nel farlo, tali autorità dovrebbero tenere conto dell’impatto sui soggetti interessati, quali i partecipanti diretti, i mercati finanziari e le infrastrutture dei mercati finanziari. Le autorità nazionali dovrebbero garantire l’applicazione di processi per l’efficace attuazione dei WDCI, compresi i preparativi per la successiva riorganizzazione della CCP a seguito dell’applicazione del WDCI.

La promozione da parte di ESMA di pratiche coerenti tra le diverse giurisdizioni favorisce l’efficacia dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria, priorità strategiche per l’ESMA stessa.

3) Corte di Cassazione: sul regime dello “spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 L. Fall.

Con l’ordinanza n. 13242/2026, pubblicata in data 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto in materia di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, del R. D. n. 267/42 (“Legge Fallimentare” o “L. Fall.”), il c.d. concordato “con riserva”.

La Corte ha chiarito che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari previsto dall’art. 168 L. Fall. non preclude all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore ammesso al concordato. Tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di “spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 L. Fall., in forza del quale il pagamento di debiti anteriori — ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione — costituisce atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice delegato.

Ne consegue che l’omesso pagamento delle rate, dovuto al rispetto di tale vincolo normativo, non può essere qualificato come inadempimento colpevole, né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione. Tale regime si applica integralmente anche nella fase prenotativa del concordato con riserva, stante l’immediata operatività del regime di spossessamento attenuato sin dalla presentazione del ricorso.

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