Consiglio di Stato: sull’indennizzo in favore del concessionario demaniale marittimo uscente
Con la sentenza n. 6539/2026, pubblicata in data 18 agosto 2026, il Consiglio di Stato (Sez. VII) si è espresso in materia di indennizzi in favore di concessionari balneari uscenti con riferimento agli investimenti effettuati.
Il Collegio ha anzitutto chiarito che alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del D.L. 131/2024 si applica il testo previgente della L. 118/2022. Quel testo contemplava soltanto l’indennizzo degli investimenti non ammortizzati, a carico del subentrante, mentre l’“equa remunerazione” degli investimenti dell’ultimo quinquennio, introdotta in seguito, non ha portata retroattiva.
Quanto alle opere inamovibili, la sentenza in esame richiama la Corte di Giustizia UE (C-598/22), che ha ritenuto legittima la devoluzione gratuita allo Stato prevista dall’art. 49 cod. nav.. Resta comunque possibile prevedere nei bandi, caso per caso, una remunerazione degli investimenti non ammortizzati.
Sulla scorta del parere n. 750/2025, il Consiglio di Stato ha poi precisato che l’indennizzo è soltanto eventuale e non ammette automatismi, forfettizzazioni o generalizzazioni, perché altrimenti attribuirebbe al prestatore uscente un vantaggio vietato dalla Direttiva (CE) 2006/123 (c.d. direttiva Bolkestein). Spetta inoltre al concessionario uscente l’onere di provare gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati. Né la mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di calcolo né l’assenza negli atti di gara di una clausola sugli indennizzi possono impedire l’indizione delle gare. Per gli operatori uscenti diventa quindi decisivo documentare con rigore gli investimenti non ammortizzati.
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