1) ESMA: Call for Evidence in materia di garanzie tokenizzate

In data 9 ottobre 2026, la European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato una Call for Evidence sull’utilizzo di garanzie tokenizzate da parte delle controparti centrali (“CCP”). L’obiettivo è verificare se, e a quali condizioni, tali garanzie possano essere impiegate in modo sicuro ed efficace dalle CCP dell’Unione.

L’iniziativa è volta a valutare se, e in che misura, la tokenizzazione incida sulle modalità di mobilizzazione, trasferimento, gestione e realizzo di attività già ammissibili.

In particolare, l’ESMA chiede riscontri su:

  • i principali modelli di tokenizzazione: (i) le rappresentazioni tokenizzate di attività detenute presso infrastrutture tradizionali (digital twin); (ii) le attività emesse nativamente su tecnologia a registro distribuito (c.d. DLT); e (iii) le soluzioni ibride, anche nella loro interazione con il contante tokenizzato;
  • i profili giuridici, tra cui la natura giuridica dell’accordo di garanzia tokenizzata, l’efficacia della segregazione e della protezione delle attività dei clienti, nonché le condizioni per la definitività del regolamento e l’irrevocabilità dei trasferimenti delle garanzie;
  • la liquidità, gli scarti di garanzia, la resilienza operativa e i profili trasversali, come l’interoperabilità, la concentrazione del mercato e la neutralità tecnologica del quadro normativo europeo.

La Call for Evidence rimarrà aperta fino al 15 gennaio 2027.

2) Banca d’Italia: regime transitorio per le cessioni in blocco di maggiore rilevanza

In data 8 ottobre 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 234, il Comunicato di Banca d’Italia (“Bankit”) relativo alle modifiche alla Circolare n. 288/2015, recante le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari in materia di cessione di rapporti giuridici in blocco di maggiore rilevanza.

L’intervento fa seguito all’art. 1, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 208/2025 che, in attuazione dell’art. 27-septies della Direttiva (UE) 2013/36 (c.d. CRD) come introdotto dalla Direttiva (UE) 2024/1619, ha modificato l’art. 58, comma 1 del TUB, eliminando la facoltà di Bankit di sottoporre ad autorizzazione le operazioni di maggiore rilevanza, con applicazione alle cessioni successive all’entrata in vigore delle relative disposizioni. Nelle more dell’adozione delle modifiche alla Circolare n. 288/2015 – attualmente in consultazione (si veda la news n. 6 di questo numero) – l’Autorità è intervenuta in via transitoria, in linea con l’art. 58-bis del TUB.

Dall’entrata in vigore del Comunicato: (i) è abrogato l’obbligo di autorizzazione preventiva per le cessioni di maggiore rilevanza previsto dal Titolo V, Capitolo 3, della Circolare n. 288/2015; (ii) tali operazioni devono essere comunicate a Bankit con congruo anticipo rispetto al compimento, fermi restando l’obbligo di comunicazione successiva nei casi già previsti e i poteri di intervento dell’Autorità; e (iii) per le informazioni da trasmettere continua ad applicarsi il Titolo V, Capitolo 3, della medesima Circolare.

Il provvedimento è entrato in vigore in data 9 ottobre 2026 e si applica anche ai procedimenti già in corso a tale data.

3) ESMA: pubblicata l’opinion relativa alle aspettative di vigilanza sui servizi connessi alle stablecoin non autorizzate

In data 8 ottobre 2026, l’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato un parere volto a chiarire le aspettative di vigilanza in relazione alla prestazione di servizi su cripto-attività aventi ad oggetto stablecoin non conformi al Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (“MiCAR”).

In particolare, l’ESMA ha precisato che i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi del MiCAR devono cessare di offrire ai clienti nell’Unione europea servizi relativi a stablecoin non conformi, inclusi negoziazione, scambio, esecuzione e trasmissione di ordini, consulenza, custodia e gestione di portafogli. L’Autorità ha inoltre invitato le autorità nazionali competenti a vigilare affinché gli operatori non mantengano né facilitino l’accesso a tali strumenti, e adottino adeguati presidi tecnici, contrattuali e organizzativi.

Con riferimento alle esposizioni preesistenti, l’ESMA ha richiesto che siano regolarizzate entro tre mesi dalla pubblicazione del parere. Durante tale periodo, i servizi potranno proseguire esclusivamente per consentire operazioni di liquidazione, conversione, prelievo, trasferimento o custodia degli strumenti interessati, sotto stretta supervisione delle autorità competenti.

4) Borsa Italiana: pubblicate le modifiche ai Regolamenti degli MTF in materia di ammissione degli operatori e gestione degli errori

In data 6 ottobre 2026, Borsa Italiana ha pubblicato gli Avvisi n. 51120 e n. 51121, recanti modifiche ai Regolamenti dei Multilateral Trading Facility (“MTF”) organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Con l’Avviso n. 51120, Borsa Italiana punta a semplificare le procedure di ammissione. Per tale motivo, elimina l’obbligo per gli operatori di inviarle l’accordo con l’agente di regolamento quando l’aderente non partecipa direttamente al sistema di regolamento. Di conseguenza, nei regolamenti dei mercati interessati viene soppresso il riferimento all’adesione indiretta ai servizi di liquidazione tra le condizioni di partecipazione.

L’Avviso n. 51121 modifica invece la disciplina della gestione degli errori, in particolare le modalità di calcolo del corrispettivo dovuto dai partecipanti al mercato. La formula di calcolo finora prevista nelle linee guida viene soppressa. L’importo del corrispettivo sarà ora stabilito nella Guida ai Parametri. Queste modifiche si applicano ai Regolamenti degli MTF Euronext GEM, TAH, Euronext Access Milan e ATFund e riprendono le disposizioni dei Regolamenti di Euronext Growth Milan, SeDeX ed EuroTLX. Il suddetto avviso modifica anche, per i mercati SeDeX ed EuroTLX, l’intervallo massimo tra il primo e l’ultimo contratto oggetto di richiesta di intervento, aumentandolo da 60 secondi a 5 minuti per gli errori derivanti dall’immissione di più proposte di negoziazione legate da un vincolo di continuità con l’errore originario.

Le modifiche sono entrate in vigore il 19 ottobre 2026.

5) Banca d’Italia: avviata consultazione sulle modifiche alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB

In data 30 settembre 2026, la Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione con le proposte di modifica alla Circolare n. 288/2015, che contiene le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (gli “Intermediari 106”) e alla Circolare n. 286/2013, relativa alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.

In particolare, le modifiche alla Circolare n. 288/2015 mirano a:

  • estendere agli Intermediari 106 le novità del Regolamento (UE) 2024/1623 su rischio di credito, rischio operativo, rischio di aggiustamento della valutazione del credito, grandi esposizioni e output floor;
  • attuare le disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1619 in materia di cessioni di rapporti giuridici in blocco. Per tali cessioni viene eliminato l’obbligo di preventiva autorizzazione, ma – nel caso di trasferimenti rilevanti – viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva;
  • estendere agli Intermediari 106 la disciplina sul rischio di concentrazione verso le controparti centrali, ai sensi della Direttiva (UE) 2024/2994;
  • allineare la disciplina al D. Lgs. 23/2025, attuativo del Regolamento (UE) 2022/2554;
  • semplificare la disciplina sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario; e
  • rivedere il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo degli intermediari che svolgono attività di servicing di cartolarizzazioni.

Le modifiche alla Circolare n. 286/2013 estendono agli Intermediari 106 gli schemi segnaletici redatti dall’EBA per le banche, con alcune semplificazioni in ottica di proporzionalità.

La consultazione rimane aperta fino al 30 novembre 2026.