Corte di Cassazione: l’attribuzione “su richiesta” della qualifica di cliente professionale non esonera l’intermediario finanziario dall’onere di verificare continuativamente il rispetto dei requisiti di tale qualifica
Con l’ordinanza n. 26039/2026, pubblicata il 1° ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha precisato la portata degli obblighi di verifica gravanti sugli intermediari finanziari relativamente alla classificazione di clienti come professionali “su richiesta”, ai sensi dell’Allegato 3 al Regolamento Consob n. 16190/2007 (il “Regolamento Intermediari”).
La Suprema Corte ha anzitutto chiarito che la richiesta del cliente di essere classificato come professionale, pur se accompagnata dalla dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal Regolamento Intermediari per il riconoscimento della qualifica di cliente professionale, non può essere considerata una dichiarazione di parte sulla verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte (c.d. dichiarazione confessoria), avente efficacia probatoria privilegiata ai sensi degli artt. 2730 e ss. c.c. Ciò in quanto tale richiesta esprime pur sempre un giudizio personale e non l’affermazione di un fatto.
La Corte ha quindi statuito che, in caso di cliente professionale “su richiesta”, grava sull’intermediario finanziario – anche sul piano probatorio – l’onere di verificare che i requisiti per la classificazione come professionale sussistano al momento dell’investimento e per tutta la durata dello stesso, nonché l’onere di adottare immediatamente opportuni provvedimenti in caso di riscontrato venir meno dei predetti requisiti.
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