1) Banca d’Italia: aggiornate le segnalazioni di vigilanza per i fornitori di servizi di crowdfunding
In data 21 ottobre 2026, Banca d’Italia ha pubblicato il 78° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”, con cui vengono modificati gli schemi di segnalazione e il relativo sistema delle codifiche, con particolare riferimento ai fornitori di servizi di crowdfunding.
L’intervento recepisce: (i) la Circolare n. 326 del 13 ottobre 2026 (“Segnalazione dei fornitori di servizi di crowdfunding”); (ii) il 19° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”), recante modifiche alla disciplina del patrimonio di vigilanza e ai requisiti patrimoniali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding; e (iii) la Comunicazione del 17 aprile 2025 (“Nuova classificazione ATECO 2025”).
L’aggiornamento abroga la Comunicazione del 23 ottobre 2025, mentre quella del 17 aprile 2025 resta in vigore per i contenuti non connessi alla Circolare n. 154.
I nuovi interventi decorrono dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 giugno 2027, ad eccezione delle integrazioni ai domini degli attributi “MCC” e “Schema di addebito”, immediatamente applicabili in quanto di natura meramente operativa.
2) ESMA: RTS sui servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) ai fini dell’esenzione dall’obbligo di compensazione
In data 20 ottobre 2026, la European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato la relazione finale contenente il progetto di norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) che specificano i requisiti per i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione (“PTRR”) ai fini dell’esenzione dall’obbligo di compensazione prevista dall’art. 4b del Regolamento (UE) 2012/648 (c.d. EMIR), come introdotta dal Regolamento (UE) 2024/2987 (“EMIR 3”).
Le RTS dell’ESMA – che riflettono quanto emerso nella relativa consultazione – individuano i servizi PTRR ammissibili – compressione di portafoglio, ribilanciamento di portafoglio e ottimizzazione del rischio base – e definiscono le condizioni, tra cui la neutralità rispetto al rischio di mercato, l’effettiva riduzione del rischio e l’assenza di incremento del rischio netto non compensato, oltre agli obblighi dei prestatori in materia di algoritmo, trasparenza, controlli, conservazione delle registrazioni e monitoraggio dell’esenzione al fine – per tali servizi PTRR – di poter essere esentati dall’obbligo di compensazione previsto da EMIR 3.