Corte di Cassazione: sulla nozione di maggiore rappresentatività comparativa ai sensi dell’art. 19 St. lav.

Con la sentenza n. 27541/2026, pubblicata in data 22 ottobre 2026, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori (“St. lav.”) così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2025.

La Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’individuazione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale entro cui possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali (“RSA”) ex art. 19 St. lav., il perimetro della comparazione è costituito dal settore di attività nel quale opera l’impresa o l’unità produttiva interessata, individuato in base all’attività concretamente svolta, quale risulta dal registro delle imprese e dagli ulteriori indici oggettivi disponibili, purché coerenti con l’attività effettivamente esercitata.

Inoltre, la Corte ha precisato che la rappresentatività comparativamente maggiore va accertata, con riferimento al settore di attività dell’impresa e sul piano nazionale, attraverso una valutazione complessiva della capacità rappresentativa dell’associazione sindacale, desunta dalla media tra il dato associativo e quello elettorale, da compararsi con la media di rappresentatività calcolata secondo lo stesso criterio ed espressa da tutti i sindacati che hanno sottoscritto il contratto c.d. leader in quel settore. Si tratta, dunque, di un titolo di legittimazione ulteriore e alternativo rispetto alla firma del contratto collettivo applicato e alla partecipazione alla relativa negoziazione.

La qualità di associazione sindacale comparativamente più rappresentativa deve sussistere al momento dell’iniziativa dei lavoratori ed è elemento costitutivo del diritto alla costituzione della RSA.

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