1) Titolarità effettiva: pubblicato in GUUE il Regolamento d’esecuzione che definisce i formati per le comunicazioni ai registri centrali

In data 22 ottobre 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 (il “Regolamento”), che definisce i formati comuni per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai registri centrali degli Stati membri, in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1640 (c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio).

Il Regolamento mira a garantire maggiore uniformità, completezza e interoperabilità delle informazioni, introducendo requisiti minimi e modalità standardizzate di comunicazione. In particolare, prevede la registrazione dei dati relativi a ciascun soggetto giuridico e titolare effettivo e, nel caso di strutture societarie complesse, la trasmissione di organigrammi che rappresentino i rapporti di proprietà e controllo. Sono inoltre previste modalità alternative di trasmissione dei dati e deroghe per le informazioni già disponibili presso altri registri, al fine di ridurre gli oneri amministrativi.

Il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 10 luglio 2027.

2) ESMA: pubblicate le linee guida MAR riviste sul ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate

In data 16 ottobre 2026, la European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato la versione aggiornata delle Linee guida relative al differimento della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, ai sensi del Regolamento (UE) 2014/596 sugli abusi di mercato (c.d. Market Abuse Regulation – MAR), con l’obiettivo di semplificare il quadro normativo e fornire maggiore certezza agli emittenti.

Le Linee guida individuano le circostanze in cui gli emittenti possono legittimamente ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate per tutelare i propri interessi. In particolare, ESMA ha introdotto cinque ulteriori interessi legittimi che giustificano tale differimento:

  • richieste di riservatezza da parte di autorità pubbliche;
  • necessità di acquisire informazioni aggiuntive al fine di consentire una corretta valutazione delle informazioni privilegiate da parte degli operatori di mercato;
  • rischio di compromettere opportunità commerciali a seguito della divulgazione di informazioni commerciali sensibili;
  • rischio di compromissione della nomina di membri dell’organo di amministrazione o di dirigenti; e
  • divulgazione di informazioni relative a società del medesimo gruppo, qualora la divulgazione possa causare un pregiudizio diretto all’emittente e compromettere l’efficacia del rinvio applicato da un’altra società

Inoltre, a partire da giugno 2026, gli emittenti non sono più tenuti a divulgare immediatamente le informazioni privilegiate relative a processi di lunga durata prima del loro completamento. Di conseguenza, l’ESMA ha eliminato dalle attuali linee guida gli interessi legittimi che giustificavano il rinvio della divulgazione in relazione a tali processi.

Le nuove Linee guida saranno applicabili dalla data della loro pubblicazione sul sito ESMA nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea.