1) Corte di Giustizia dell’Unione Europea: la Direttiva Bolkenstein non si applica alle piccole derivazioni idroelettriche, in quanto trattasi di impianti la cui unica o principale attività è la produzione di energia elettrica, che costituisce un bene e non la prestazione di un servizio

Con la sentenza del 3 settembre 2026 resa nella causa C-653/24, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha affermato il principio secondo il quale la Direttiva (CE) 2006/123 (“Direttiva Bolkestein”) non può applicarsi agli impianti che producono esclusivamente energia elettrica, con specifico riferimento alle piccole concessioni idroelettriche.

Le ragioni poste a fondamento della decisione della CGUE prendono le mosse dal principio per cui – per pacifica giurisprudenza della medesima CGUE – l’energia elettrica rappresenta un bene, nel senso di una merce o di un prodotto. Pertanto, prosegue la CGUE, (i) l’attività di produzione di un prodotto non può essere considerata, almeno in quanto tale, un servizio e (ii) il fatto che l’attività di produzione di energia elettrica sia accompagnata da una prestazione di servizi non significa che gli stessi siano considerati automaticamente come accessori rispetto all’attività principale (i.e., la produzione di energia elettrica).

Pertanto, secondo i Giudici, se si considera che la Direttiva Bolkestein si applica soltanto alla concessione di servizi o nei casi in cui l’attività esercitata mediante l’utilizzo di un bene demaniale possa essere comunque qualificata come servizio, la produzione di energia elettrica mediante impianti che hanno come unica attività o, quanto meno, come attività principale, la stessa attività, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche, non sono soggetti alla disciplina di cui alla Direttiva Bolkestein.

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2) Commissione UE: adottate le linee guida sugli abusi di posizione dominante destinati ad escludere la concorrenza

In data 3 settembre 2026, la Commissione europea ha adottato le nuove Linee direttrici sull’applicazione dell’art. 102 TFUE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione della concorrenza, che sostituiscono gli orientamenti della medesima Commissione del 2008 (modificati nel 2023) sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’art. 82 del Trattato CE (attualmente art. 102 TFUE) alla medesima fattispecie (“Linee Guida”).

Le Linee Guida forniscono un quadro moderno e fondato sulla giurisprudenza comunitaria per contrastare le condotte escludenti — tra cui prezzi predatori, compressione dei margini, rapporti di esclusiva e rifiuto di fornitura — che impediscono ai concorrenti di competere a parità di condizioni, indebolendo innovazione e scelta dei consumatori. Tra le principali novità, il documento introduce un test a due livelli: occorre verificare (i) che la condotta si discosti dalla concorrenza basata sui meriti e (ii) che sia idonea a produrre effetti di esclusione.

Le Linee Guida offrono inoltre orientamenti sulla nozione di posizione dominante — anche in relazione a ecosistemi e mercati post-vendita — e tipizzano nuove condotte abusive come il self-preferencing e il data-driven abuse, con specifico riguardo alle piattaforme digitali. Le imprese potranno giustificare il proprio comportamento dimostrando che è oggettivamente necessario o che produce incrementi di efficienza a vantaggio dei consumatori, incluse le efficienze legate alla sostenibilità ambientale.

3) Consiglio di Stato: è legittima la partecipazione dei Comuni nelle società attive nella vendita di energia elettrica e gas

Con la sentenza n. 6089/2026, pubblicata in data 27 luglio 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato con riferimento al tema della legittimità della detenzione di partecipazioni da parte dei Comuni in società che svolgono l’attività di vendita di energia elettrica e gas.

La decisione prende le mosse dall’assunto per cui l’attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica, pur svolgendosi in un mercato ormai divenuto liberalizzato, può comunque essere qualificata come un servizio di interesse economico generale (c.d. SIEG). Secondo i Giudici, non è affatto dirimente la circostanza per cui il prezzo di gas ed energia elettrica è oggi regolato tendenzialmente dal mercato in quanto, in ogni caso, restano ben fermi gli obblighi che connotano il servizio come pubblico e cioè gli obblighi volti ad assicurare l’universalità, l’accessibilità economica, la sicurezza e la trasparenza del servizio medesimo.

Pertanto, sulla scorta di tale presupposto e di ulteriori riflessioni legate al tema delle partecipazioni pubbliche, il Consiglio di Stato ha riconosciuto “l’idoneità dell’attività di vendita di gas ed energia elettrica ad essere qualificata come servizio di interesse economico generale e, quindi, ad essere svolta da una società a partecipazione pubblica”, purché la finalità primaria perseguita sia “la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, quindi, non solo la finalità di mero profitto”.

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