1) Commissione europea: pubblicate in GUUE le linee guida per l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 sul divieto di prodotti da lavoro forzato
In data 3 settembre 2026, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europe la comunicazione della Commissione europea riguardante le linee guida sull’applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 (il “Regolamento”), la disciplina che vieta nel mercato unico di immettere, mettere a disposizione o esportare beni la cui produzione sia riconducibile, anche solo in parte, a forme di lavoro forzato (le “Linee Guida”).
Pur non avendo efficacia vincolante, le Linee Guida costituiscono indicazioni per l’applicazione del Regolamento e si indirizzano tanto alle autorità nazionali e doganali quanto alle imprese e agli altri soggetti impegnati nel contrasto allo sfruttamento lungo le filiere internazionali. In particolare, le Linee Guida chiariscono il perimetro di applicazione del Regolamento e le condotte attese da tali operatori economici.
Con riferimento al perimetro di applicazione, le Linee Guida definiscono il lavoro forzato rinviando alla nozione contenuta nell’art. 2 della Convenzione OIL sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930. Le Linee guida analizzano poi il processo di indagine attraverso il quale un’autorità competente capofila si pronuncia sull’eventuale decisione di vietare un prodotto nel mercato, privilegiando un approccio basato sul rischio. Spetta poi alle autorità competenti dare esecuzione a tali decisioni all’interno del mercato dell’Unione. Le Linee Guida specificano le modalità attraverso le quali queste ultime devono essere eseguite e forniscono indicazioni relative al metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie in caso di mancata attuazione delle decisioni stesse.
Infine, le Linee Guida spostano il focus sul dovere di diligenza degli operatori economici in relazione al lavoro forzato, fornendo indicazioni non vincolanti su possibili misure volontarie per l’esercizio di tale dovere, sulla base di norme e principi internazionali, tenendo conto anche della legislazione pertinente dell’Unione.
2) Corte di Cassazione: sul diritto alla NASpI in caso di licenziamento illegittimo e opzione per l’indennità sostitutiva
Con la sentenza n. 24981/2026, pubblicata in data 3 settembre 2026, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha precisato i limiti del principio affermato nel 2025 dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025), secondo cui il diritto alla NASpI viene meno soltanto con il ripristino di fatto del rapporto di lavoro, anche sotto il profilo economico, e non per effetto della sola pronuncia giudiziale che ordina la reintegrazione.
La Corte ha chiarito che, ove il licenziamento sia dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione, il diritto alla NASpI permane finché il rapporto non sia effettivamente ripristinato, spettando la prestazione anche a fronte della mera inerzia del lavoratore nell’esecuzione della reintegra. Il diritto viene invece meno qualora il lavoratore eserciti l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione (ex art. 18, comma 3, dello Statuto dei lavoratori), poiché tale scelta determina una condizione di disoccupazione non più involontaria, in quanto discendente da una manifestazione di volontà del lavoratore.
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