1) Consiglio di Stato: sulla SCIA in sanatoria e silenzio del Comune, per sanare le opere non serve attendere un provvedimento espresso favorevole
Con la sentenza n. 6947/2026, pubblicata in data 18 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che la SCIA, anche in sanatoria, non richiede l’adozione di un provvedimento comunale espresso per produrre i propri effetti: l’intervento edilizio comunicato è legittimo per il solo decorso del termine di legge senza contestazioni da parte dell’amministrazione.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la SCIA contempla interventi edilizi liberalizzati, per i quali è sufficiente una previa comunicazione presentata all’amministrazione. Di conseguenza, non è necessario alcun atto espresso ai fini della legittimità dell’intervento dichiarato: il decorso del termine senza l’esercizio dei poteri inibitori da parte del Comune perfeziona la fattispecie abilitativa.
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2) Consiglio di Stato: sul pregiudizio alla visuale, perché si configuri l’interesse a ricorrere è necessario che il proprietario provi un pregiudizio concreto
Con la sentenza n. 6861/2026, pubblicata in data 11 settembre 2026, il Consiglio di Stato è ritornato sul tema del pregiudizio alla visuale quale fondamento dell’interesse a ricorrere contro un titolo edilizio.
Nello specifico il Consiglio di Stato, rifacendosi all’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021 e aderendo così all’orientamento giurisprudenziale maggiormente restrittivo, ha ribadito che la mera vicinitas non è sufficiente a dimostrare l’interesse al ricorso, essendo necessario allegare uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento contestato.
Per quanto attiene il tema specifico del pregiudizio alla visuale scaturente dal manufatto assentito mediante il titolo edilizio impugnato, quale fondamento dell’interesse a ricorrere del vicino, il Consiglio di Stato ha precisato che: (i) la panoramicità del luogo è una situazione di fatto che può trovare tutela soltanto nella servitus altius non tollendi, la cui esistenza dev’essere provata; (ii) il diritto alla veduta non si fonda sulla mera preesistenza della visuale rispetto all’opera contestata; (iii) la compromissione della visuale panoramica può integrare l’interesse a ricorrere, ma solo se il pregiudizio può dirsi serio ed effettivo nel senso che la visuale dev’essere connotata da evidenti, peculiari e qualificati profili di pregio e (iv) la generica allegazione di una perdita di luce, aria e privacy derivante dal maggior ingombro volumetrico sul fondo confinante non è sufficiente a integrare l’interesse, in assenza di prova di un effettivo deterioramento dei rapporti aeroilluminanti o di altri specifici profili lesivi, come la perdita di valore dell’immobile.
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