1) Corte di Cassazione: il curatore fallimentare può subentrare anche in appello nell’azione revocatoria proposta dal creditore individuale
Con la sentenza n. 25475/2026, pubblicata in data 19 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul subentro del curatore fallimentare nell’azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore individuale ai sensi dell’art. 2901 c.c.
La Suprema Corte ha affermato che, qualora il fallimento del debitore sopravvenga nel corso del giudizio di revocatoria individuale, il curatore può subentrare al creditore attore accettando la causa nello stato in cui si trova, anziché instaurare un autonomo giudizio ai sensi dell’art. 66 della legge fallimentare (oggi art. 166 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Tale meccanismo consente di far prevalere sulla tutela del singolo creditore quella della più ampia massa creditoria.
Sul piano processuale, la Corte ha precisato che tale intervento comporta il mero subentro del curatore nella posizione dell’attore originario e non è pertanto soggetto ai limiti previsti per la formulazione di nuove domande ed eccezioni. Ove il giudizio sia già pendente in appello, non ostano al subentro né il termine di decadenza per l’appello incidentale ex art. 343 c.p.c., né le preclusioni di cui all’art. 345, comma 1, c.p.c.
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2) Corte di Cassazione: per la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento è necessaria la puntuale indicazione delle norme penali che si assumono violate
Con l’ordinanza n. 25533/2026, pubblicata in data 18 settembre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nullità del contratto di finanziamento per violazione di norme imperative penali, con particolare riguardo al c.d. finanziamento abusivo.
La Suprema Corte ha anzitutto chiarito che il finanziamento abusivo – ossia quello concesso a soggetto privo di ragionevoli prospettive di risanamento, in situazione nota o conoscibile dal finanziatore – non è di per sé nullo. La nullità sussiste solo ove il contratto sia stato stipulato in violazione di disposizioni imperative, ivi compreso il caso in cui sia stato utilizzato come strumento per la commissione di un reato (c.d. reato-contratto).
Sul piano probatorio, la Corte ha precisato che la parte che eccepisce la nullità per violazione di norme incriminatrici deve individuare puntualmente le disposizioni penali che assume violate, onde consentire l’accertamento della specifica fattispecie e della partecipazione del finanziatore al reato.
In difetto di tale specifica indicazione, non è possibile ricorrere in via sussidiaria alle clausole generali dell’ordine pubblico e del buon costume: ciò determinerebbe un’eccessiva indeterminatezza della categoria dell’invalidità contrattuale, con pregiudizio per la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti economici.
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