1) Corte di Cassazione: piano di ammortamento e onere della prova del credito da mutuo in sede fallimentare
Con l’ordinanza n. 25523/2026, pubblicata in data 18 settembre 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’onere della prova del credito da mutuo in sede di insinuazione al passivo fallimentare, chiarendo il ruolo del piano di ammortamento.
La vicenda traeva origine dal rigetto di un’opposizione allo stato passivo: il Tribunale aveva negato l’ammissione del credito di una banca cessionaria per mancata produzione del piano di ammortamento, ritenuto essenziale ai fini della quantificazione del debito residuo.
La Suprema Corte ha ribadito che il piano di ammortamento non costituisce prova necessaria del credito da mutuo, precisando che, nel caso di mutuo a tasso variabile, esso rappresenta una mera previsione teorica soggetta a variazioni in funzione dell’andamento del tasso concordato. Spetta al creditore provare l’esistenza del titolo, la sua anteriorità rispetto al fallimento e le condizioni contrattuali dell’ammortamento, mentre grava sul curatore l’onere di eccepire e provare eventuali pagamenti già effettuati.
Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella decisione del Tribunale di Caltanissetta che, pur avendo correttamente enunciato il principio, aveva di fatto subordinato l’esito della lite alla produzione del piano di ammortamento, la cui assenza era stata considerata ostativa al prudente apprezzamento delle ulteriori prove disponibili, eventualmente anche mediante il ricorso a consulenza tecnica d’ufficio.
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2) Corte di Cassazione: bancarotta semplice e tardiva proposizione dell’istanza di fallimento
Con la sentenza n. 33938/2026, pubblicata in data 18 settembre 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 4, della legge fallimentare.
La Suprema Corte ha chiarito che il ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento non integra automaticamente il reato di bancarotta semplice: non è sufficiente il mero aumento di alcune poste passive, occorrendo invece un effettivo peggioramento della situazione economico-finanziaria complessiva dell’impresa, riconducibile a colpa grave dell’amministratore. Nella fattispecie, a fronte di perdite significative già evidenziate nel bilancio 2011, l’istanza di fallimento era stata presentata soltanto nel 2018 e l’assemblea per la riduzione del capitale sociale era stata convocata solo nel 2015, circostanze che, secondo la Corte, avevano determinato un concreto aggravamento del dissesto.
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