1) Corte d’Appello di Milano: sulla riconducibilità dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica locale alla nozione di ordine pubblico ai fini del riconoscimento di sentenze straniere
Con la sentenza n. 2676/2026, pubblicata in data 20 ottobre 2026, la Corte d’Appello di Milano (Sez. I Civile) si è pronunciata, tra l’altro, sulla riconducibilità dei principi costituzionali in materia di finanza pubblica locale alla nozione di ordine pubblico (economico), in una controversia vertente sul riconoscimento di una sentenza straniera riguardante contratti derivati stipulati da un ente locale italiano.
A tale proposito, la Corte ha sottolineato che la nozione di ordine pubblico ha natura dinamica e deve pertanto essere valutata nel contesto storico di riferimento, tenendo conto non soltanto dei principi costituzionali e delle fonti sovranazionali, ma anche della loro elaborazione giurisprudenziale, espressa dal c.d. diritto vivente.
Su tale premessa, la Corte ha escluso che i principi costituzionali che sovraintendono alla finanza pubblica locale (tra cui, in particolare, quello dell’equilibrio di bilancio) attengano meramente all’organizzazione degli enti territoriali, affermandone l’astratta riconducibilità alla nozione di ordine pubblico economico. A tal fine, la Corte ha richiamato, tra l’altro, la sentenza n. 8770/2020 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (c.d. sentenza Cattolica), che aveva espressamente valorizzato tali principi nell’individuare le condizioni alle quali gli enti locali potevano in passato stipulare contratti derivati.
Sulla scorta di quanto precede, la Corte ha affermato il principio per cui la manifesta contrarietà ai principi costituzionali in materia di finanza pubblica, in quanto principi riconducibili alla nozione di ordine pubblico economico, può in astratto ostare al riconoscimento in Italia di una sentenza straniera.
La Corte ha tuttavia precisato che il controllo di ordine pubblico ha portata meramente estrinseca: oggetto di comparazione devono essere gli accertamenti compiuti dal giudice straniero (ricostruiti anche alla luce della motivazione e non del solo dispositivo), senza possibilità di riesame nel merito da parte del giudice italiano.
2) Corte di Cassazione: in caso di estinzione anticipata del finanziamento la riduzione del costo totale del credito comprende anche le commissioni corrisposte agli intermediari
Con l’ordinanza n. 27040/2026, pubblicata in data 16 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori stipulato prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB.
La Suprema Corte ha ricordato che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) (causa C-383/18) ha sancito la rimborsabilità di tutti i costi collegati all’erogazione del credito, siano essi up front o recurring, precisando che tale principio deve trovare applicazione anche ai contratti anteriori alla riforma dell’art. 125-sexies TUB, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022, in ragione dell’efficacia vincolante e retroattiva (salvo il limite dei rapporti esauriti) dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla CGUE.
La Cassazione ha quindi precisato che la riduzione del costo totale del credito comprende anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi, incluse le commissioni di intermediazione. La circostanza che la banca avesse incassato tali commissioni quale mero accipiens, per poi riversarle all’intermediario, non ne esclude la rimborsabilità, salva la possibilità per la banca di agire, ricorrendone i presupposti, nei confronti di quest’ultimo.
Infine, la Corte ha chiarito che in caso di contratto stipulato prima del 25 luglio 2021 tali costi devono essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis, più favorevole al consumatore rispetto alla curva degli interessi, perché più semplice da verificare e tale da consentirgli di conoscere ex ante le quote rimborsabili.
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3) Corte di Cassazione, Sezioni Unite: la legittimazione passiva per le obbligazioni contratte dall’amministratore giudiziario nel corso del sequestro di prevenzione antimafia dipende dalla qualità in cui questi ha contrattato con i terzi
Con la sentenza n. 26806/2026, pubblicata in data 14 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Terza Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 20991/2024, hanno chiarito chi risponda delle obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia avente ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote e tutti i beni di una società di capitali. Il caso riguardava forniture richieste dall’amministratore giudiziario di una società successivamente confiscata, il cui pagamento era stato chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia del Demanio.
In via preliminare, le Sezioni Unite hanno escluso che la società possa essere oggetto di sequestro quale “bene produttivo”, in quanto il sequestro può avere ad oggetto soltanto beni (i.e., le partecipazioni sociali o il patrimonio aziendale) e non soggetti di diritto; per l’effetto, lo Stato non assume la qualità di imprenditore illimitatamente responsabile.
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
- la legittimazione passiva dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi (contemplatio domini), oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito:
- se l’amministratore giudiziario ha contrattato quale «custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali», rispondono l’erario (nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge), in caso di confisca, ovvero la società originariamente titolare dei beni, con il suo intero patrimonio, in caso di revoca del sequestro, salva la possibilità di anticipazioni a carico dell’erario; e
- se, invece, ha contrattato quale «amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società», risponde la sola società, con il suo patrimonio, esclusa la responsabilità dell’erario;
- l’amministratore giudiziario autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa può assumere obbligazioni senza ulteriore autorizzazione solo se dispone delle risorse necessarie al loro pagamento; in caso contrario, ove siano necessarie anticipazioni a carico dell’erario, deve richiedere una specifica autorizzazione al giudice che ha disposto o che gestisce il sequestro, il quale ne valuta l’opportunità alla luce delle concrete prospettive di una gestione positiva e “utile” dell’azienda sequestrata.
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